Superbonus 110% e bonus edilizi: il Fisco sullo sconto per il visto di conformità
Una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio)
L’applicazione dello sconto in fattura relativo agli interventi che beneficiano di alcuni dei principali bonus edilizi, consente alle imprese o ai professionisti di maturare un credito fiscale che può essere utilizzato negli anni previsti oppure ulteriormente ceduto (con parecchia fatica).
Bonus edilizi e sconto in fattura: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate
In entrambe i casi, soprattutto per le detrazioni diverse dal 110% (superbonus), chi applica lo sconto dovrà sostenere un aggravio finanziario pari all'attualizzazione del credito da parte dell'acquirente dello stesso. Diventa così interessante la nuova risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate relativamente allo sconto in fattura applicato dal professionista incaricato ad apporre il visto di conformità ai fini dell'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.
In particolare, il professionista sta considerando, per i futuri incarichi, la possibilità di pattuire con il cliente il riconoscimento di tale onere finanziario e ha chiesto al Fisco quale sia la corretta procedura da seguire di tale riaddebito di oneri al cliente ai fini della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del reddito professionale.
Le opzioni alternative
L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato cosa prevede l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) relativamente alle opzioni alternative alla detrazione fiscale:
- lo sconto in fattura da parte di fornitori e professionisti;
- la cessione del credito.
Modalità che nell’ultimo quadrimestre hanno subito parecchie modifiche arrivate da:
- il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter;
- il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge).
Ed è in corso di definizione un nuovo provvedimento emergenziale che dovrebbe ulteriormente modificare il meccanismo della cessione del credito.
I bonus edilizi che accedono alle opzioni
Come prevede l’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio, hanno accesso alle opzioni alternative gli interventi che maturano i seguenti bonus edilizi:
- superbonus - art. 119 del Decreto Rilancio;
- recupero del patrimonio edilizio - art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
- efficienza energetica - art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- adozione di misure antisismiche - art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna - art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici - art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche - art. 119-ter del Decreto Rilancio.
Opzioni alternative e spese ammissibili
Come prevede il comma 15 dell’art. 119 del Decreto Rilancio “rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11”.
Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (nonché delle attestazioni e delle asseverazioni) concorrono, quindi, al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione, previsto per ciascun intervento agevolato.
Proprio per questo, la spesa per l'apposizione del visto di conformità, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato, può essere oggetto di "sconto in fattura". A seguito dell'opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti.
La cessione dei crediti indiretti
Nel caso di cessione dei crediti indiretti (ossia provenienti da sconto in fattura), l’impresa o il professionista possono pattuire una somma per l’attualizzazione del credito ricevuto. Tale somma, secondo il Fisco, rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del TUIR.
Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 4 maggio 2022, n. 243