Colonna di scarico ostruita, la colpa non è sempre del condominio
Secondo la Cassazione, i danni da rigurgito non sono sempre identificabili e quindi la responsabilità non si può attribuire con certezza
I danni provocati in un appartamento a seguito di rigurgito idrico dalla colonna di scarico non sono sempre imputabili al condominio, perché il problema potrebbe in realtà derivare da una tubazione di proprietà esclusiva.
Ostruzione colonna e allagamento appartamento: di chi è la colpa?
Lo spiega la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6914/2022, con cui ha respinto il ricorso del proprietario di un immobile che aveva richiesto al condominio il risarcimento per i danni subiti dalla sua proprietà, a seguito di un’esondazione idrica proveniente dalla colonna di scarico condominiale.
Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non aveva valutato correttamente la situazione, non ritenendo sufficientemente provata la circostanza che i danni verificatisi nella sua proprietà fossero stati causati da un elemento condominiale e, soprattutto, che l’esondazione fosse stata determinata proprio dall’ostruzione di una condotta di scarico condominiale e non da una parte della tubazione di proprietà esclusiva di un altro condomino.
L'ordinanza della Cassazione
Come hanno spiegato gli ermellini, mentre in un primo momento la stessa perizia tecnica aveva attribuito l’ostruzione alla colonna di scarico condominiale, nella successiva deposizione testimoniale aveva in realtà ammesso di non avere verificato personalmente il punto esatto di ostruzione della tubatura; stessa situazione per il verbale dei Vigili del Fuoco, nel quale si puntualizzava che non si poteva stabilire con certezza che l’ostruzione si fosse verificata in un tratto condominiale della conduttura idrica di scarico e non in un tratto di tubazione rientrante nella proprietà esclusiva del condomino proprietario dell’appartamento sovrastante.
Oltretutto, ha precisato la Cassazione, non è infatti adeguatamente chiarito quale avrebbe dovuto e potuto essere il decisivo e specifico apporto di una consulenza tecnica ai fini della decisione della controversia, dato che l’ostruzione che aveva determinato il danno era stata ormai eliminata e la problematica di funzionalità della conduttura era stata risolta.
Il ricorso è stato quindi respinto: dato che non si poteva provare l’effettiva responsabilità condominiale dell’ostruzione alla colonna di scarico, è stato correttamente applicato quanto previsto dall’art. 2051 c.c., con rigetto della domanda per mancata prova, da parte dell’attore, del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
Documenti Allegati
Ordinanza