Condotte fraudolente e ravvedimento operoso: nuovi chiarimenti dal Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con i chiarimenti in tema di ravvedimento operoso in presenza di violazioni derivanti da condotte fraudolente
Nuove possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni fiscali anche connesse a condotte fraudolente.
Condotte fraudolente e ravvedimento operoso: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
A definirle è l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 12 maggio 2022, n. 11/E recante «Chiarimenti in tema di ravvedimento c.d. “operoso” ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in presenza di violazioni derivanti da condotte “fraudolente”» che fa il punto sulle diverse disposizioni intervenute negli ultimi anni che hanno interessato le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Dopo una premessa normativa, la nuova circolare parla:
- del ravvedimento operoso e sulle indicazioni contenute nella circolare n. 180/E del 1998;
- dell'evoluzione normativa del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- del parziale superamento dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 180/E del 1998.
Il ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate ricorda che il ravvedimento è stato profondamente modificato dalla legge di Stabilità 2015 (articolo 1 della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190), che ha rimodulato le modalità e i termini per l’applicazione dell’istituto. In particolare il legislatore:
- nell’ampliare sotto il profilo temporale l’utilizzabilità del ravvedimento fino alla scadenza dei termini di accertamento nonché il novero dei comportamenti oggetto di ravvedimento ha altresì previsto, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la facoltà di ricorrervi pur «a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza», rimanendo il solo «limite invalicabile» della «notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
- ha modificato a più riprese, da ultimo nel 2020, la disciplina dei reati tributari individuati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, incidendo in maniera significativa sugli effetti del ricorso al ravvedimento operoso in sede penale.
L'evoluzione normativa
L’evoluzione normativa ed, in particolare, l’inserimento, al comma 2 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, del riferimento esplicito agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto ha disciplinato, nelle ipotesi di estinzione del debito tributario, l’estensione delle cause di non punibilità anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Tale previsione conferma la volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali, senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato.
Resta fermo che la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni fiscali anche connesse a condotte fraudolente:
- incontra i limiti propri di tale istituto, come individuati negli articoli 13 e 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997 e cioè il rispetto delle regole amministrative previste, a prescindere dalle valutazioni che competono al giudice in sede penale;
- deve comunque tener conto delle situazioni concretamente in essere e dei relativi riflessi sul quantum della sanzione base;
- non pregiudica in alcun modo le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell’estinzione totale o parziale del debito in ambito penale demandate all’Autorità giudiziaria, rimanendo peraltro fermo l’obbligo per gli Uffici di procedere, al ricorrere dei requisiti legislativamente fissati, alla denuncia della notitia criminis ex articolo 331 c.p.p..
Documenti Allegati
Circolare