Superbonus 110% e Decreto Energia: il testo alla Camera

Ecco il testo del disegno di legge di conversione del Decreto Energia all'esame della Camera che prevede un nuovo requisito per il superbonus 110%

14/05/2022

Siamo ormai alle battute finali e, dopo il voto di fiducia del Senato, il testo del disegno di legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (Decreto Energia) recante "Misure economiche e umanitarie a fronte della crisi Ucraina" è all'esame della Camera dei Deputati che, dovendo licenziare il testo entro il 20 maggio, procederà certamente con una nuova fiducia al Governo.

Decreto Energia: nella conversione nuovi adempimenti per il Superbonus 110%

E la conversione in legge del Decreto Energia rappresenta anche la sedicesima modifica all'impianto normativo che ha messo in piedi le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L'art. 10-bis aggiunto dal Senato all'interno del Decreto Energia prevede, infatti, un nuovo adempimento per utilizzare il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio. Le imprese dovranno dotarsi di attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (Attestazione SOA) come previsto all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).

Attestazione SOA: entrata in vigore e periodo transitorio

Per il riconoscimento dei bonus indicati agli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio è previsto un periodo transitorio e uno a regime per l'attivazione del nuovo requisito che vale per l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro. Dalla formulazione, sembrerebbe si faccia riferimento all'importo dei lavori complessivo relativo alla pratica edilizia attivata.

Il nuovo requisito entra in vigore in via transitoria dall'1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023. In questo periodo è sufficiente che le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, siano in possesso:

  • della occorrente attestazione SOA;
  • del documento che attesta l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

In quest'ultimo caso, resta fermo che la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dall'1 luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione all’impresa esecutrice.

Attestazione SOA: a regime

A decorrere dall'1 luglio 2023, il riconoscimento degli incentivi fiscali sarà subordinato all'utilizzo di imprese esecutrici in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA.

Esclusioni

Le disposizioni previste nel periodo transitorio non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Energia, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa.

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