Compensazioni prezzi, presentazione istanze entro il 27 maggio

Le Stazioni Appaltanti potranno utilizzare fino al 27 giugno la piattaforma MIMS per richiedere l’accesso alle risorse

di Redazione tecnica - 17/05/2022

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022, n. 110 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 4 aprile 2022, contenente le rilevazioni di 54 voci di materiali edili per i quali si è registrato un incremento di prezzo oltre l'8%, la procedura per la richiesta delle compensazioni ha preso avvio.

Compensazione prezzi, al via le istanze al MIMS

Mentre per le imprese c’è tempo solo fino al 27 maggio 2022 per inviare le istanze alle committenze, pena la perdita del diritto al riconoscimento della compensazione, dal 13 maggio e fino al 27 giugno 2022 è operativa la piattaforma per le stazioni appaltanti. Come spiega lo stesso MIMS, le richieste devono essere compilate nella piattaforma, scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o dal delegato) della Stazione appaltante e inviate all'indirizzo PEC protocolloistanze@pec.mit.gov.it.

Le istanze di compensazione potranno, quindi, essere presentate esclusivamente per i 54 materiali indicati in Tabella con incrementi superiori all’8%, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto relativamente all’anno di presentazione dell’offerta. Per calcolare le compensazioni, le variazioni percentuali andranno calcolate al netto dell’alea di riferimento, pari all’8% in caso di offerte presentate del 2020, e al 10% complessivo in caso di offerte di anni precedenti.

Compensazione prezzi materiali: il Decreto del MIMS

Ai sensi dell’art. 1 -septies, comma 1, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 e s.mm.ii., il Decreto del 4 aprile 2022, rileva:

  • nell’Allegato 1:
    • a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;
    • b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.
  • nell’Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021.

Come spiega il provvedimento, le compensazioni dei materiali da costruzione più significativi verranno erogate nei limiti delle risorse e con le modalità previste all’art. 1 -septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 e successive modifiche ed integrazioni, esplicitate con la Circolare del MIMS del 25 novembre 2021.

Presentazione istanze: il modello ANCE

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha messo a disposizione del proprio sistema associativo un fac-simile di istanza che le imprese possono inviare alla stazione appaltante entro il 27 maggio 2022.

L’istanza va sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata alla stazione appaltante, all'attenzione del Rup, del direttore dei lavori e dell'eventuale collegio consultivo tecnico. Essa inoltre deve contenere:

  • i dati di riferimento principali della gara (data di offerta, oggetto appalto e valore contrattuale);
  • dichiarazione attestante l’ingente pregiudizio economico subìto per gli incrementi di costo dei materiali non prevedibili al momento di presentazione dell'offerta e l’esistenza dei presupposti per applicare le disposizioni normative, esplicitati dalla Circolare Mims del 25 novembre 2021;
  • la lista delle lavorazioni eseguite e il costo complessivo;
  • l'indicazione delle compensazioni complessivamente maturate;
  • l'invito a liquidare le somme a compensazione, chiedendo una convocazione per concludere la procedura nel più breve tempo possibile.

Inoltre, ANCE ricorda che alla compensazione non si applica l'istituto della riserva, che le somme da liquidare vanno poi scontate da eventuali compensazioni precedentemente accordate e che la compensazione non è inoltre soggetta al ribasso d'asta.

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