Il decreto di esproprio: cosa c’è da sapere?
Cosa succede al momento dell'emissione dell'atto con cui si determina il trasferimento del diritto di proprietà in favore dell’ente espropriante
Il decreto di esproprio è l’atto conclusivo della procedura espropriativa e determina il trasferimento del diritto di proprietà in favore dell’ente espropriante. È pertanto un atto amministrativo emesso dall’Autorità espropriante.
L’emanazione del decreto di esproprio comporta l’estinzione di tutti i diritti, personali o reali, gravanti sul bene espropriato, come previsto dal I comma dell’art. 25 del dpr 327/2001. La norma peraltro fa salvo il mantenimento di quei diritti reali minori che siano compatibili con i fini a cui l’espropriazione è preordinata. In tal caso si ritiene tuttavia che debba essere il decreto di esproprio stesso ad indicare quali diritti vengono mantenuti sul bene.
Il contenuto del decreto di esproprio
Il decreto di espropriazione deve essere emanato entro il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità che, normalmente, è di 5 anni. Nell’atto devono essere specificatamente indicati:
- gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio e del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e approvazione del progetto
- l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
- l’eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
- l’eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;
- gli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione ove la procedura adottata sia stata appunto quella dell’occupazione di urgenza preordinata all’esproprio.
Condizione necessaria per l’emanazione del decreto di esproprio, pertanto è la sola fissazione dell’indennità provvisoria, risultando invece irrilevante il pagamento della medesima o la rideterminazione dell’indennità definitiva.
Tribunale sup. acque , 08/01/2015 , n. 1: “Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 327 del 200, elemento essenziale del decreto di esproprio, è costituito dalla determinazione dell'indennità in via provvisoria, per cui né l'avvenuta effettiva corresponsione dell'indennità di espropriazione né la previa determinazione dell'indennità definitiva si configurano quali requisiti di validità del decreto stesso; ne consegue che la mancata previsione o la mancata corresponsione della giusta indennità di espropriazione e la dedotta insufficienza di quella offerta dal concessionario dei lavori non possono costituire in alcun modo vizio invalidante la procedura espropriativa.”
L’esecuzione del decreto di esproprio
Il decreto di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa e viene eseguito mediante la redazione di un verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza.
Va tuttavia evidenziato che la notificazione non costituisce condizione di validità del decreto di espropriazione:
T.A.R. , Latina , sez. I , 31/10/2011 , n. 871: “Per la validità del decreto di espropriazione per pubblica utilità l'art. 23 comma 1 lett. a) d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 richiede la sola emanazione entro il termine di scadenza e l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, senza imporne contestualmente la notificazione e /o comunicazione personale, non trattandosi di atto recettizio, la cui notificazione sarebbe invece condizione di perfezione o efficacia; pertanto, la mancata comunicazione personale non ha alcun effetto viziante, incidendo esclusivamente sul decorso del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione impugnatoria.”
Il decreto di esproprio deve essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari e deve essere curata la voltura catastale. Un estratto del decreto di esproprio deve essere poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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