Condono edilizio: il Consiglio di Stato sulle opere di conservazione
La sentenza del Consiglio di Stato si esprime sulle possibilità di intervento su un immobile in attesa di completamento dell'istanza di condono edilizio
Quali interventi è possibile realizzare su un immobile in cui è in pendenza un'istanza di sanatoria edilizia speciale (condono edilizio)?
Condono edilizio e opere di completamento: nuova sentenza del Consiglio di Stato
È una domanda che, nonostante dall'ultimo condono sia trascorso quasi un ventennio, tiene banco all'interno dei tribunali di ogni ordine e grado che hanno definito la problematica nelle sue sfaccettature. E tutto proviene dall'art. 43 della Legge n. 47/1985 che al comma 5 prevede:
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie.
La sanatoria per le opere abusive non ultimate è ammissibile "limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari per la loro funzionalità".
Sull'argomento, come detto, si è espressa una copiosa giurisprudenza tra cui:
- la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 430/2022;
- il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3791/2022.
Proprio recentemente il Consiglio di Stato è tornato a parlare di condono e opere di completamento, all'interno della sentenza 5 maggio 2022, n. 3533 in cui ha chiarito alcuni dubbi.
I fatti
Nel caso di specie, successivamente all'istanza di sanatoria speciale richiesta ai sensi della legge n. 724/1994 per la realizzazione di un box in lamiera e una roulotte privi però del presupposto della fissità al suolo e quindi non costituenti “corpo edilizio”, il ricorrente aveva modificato la collocazione spaziale dei manufatti in questione. E proprio per questo il comune aveva provveduto con il diniego del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
In tali casi, confermano i giudici di Palazzo Spada, in pendenza di un procedimento di condono edilizio, possono essere effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile.
Il diniego di condono edilizio
La collocazione spaziale del manufatto, rilevante dal punto di vista urbanistico edilizio, costituisce elemento essenziale e fondante della stessa identità costruttiva e di occupazione del territorio soggetto a vigilanza comunale, con la conseguenza che il motivo fondante il diniego impugnato in prime cure risulta condiviso e corretto.
Ricorso respinto e sanatoria denegata.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 5 maggio 2022, n. 3533