Bonus barriere architettoniche: quali detrazioni usare?
Tre nuovi casi per il Fisco con un unico denominatore: le agevolazioni sono cumulabili oppure no?
Le agevolazioni fiscali per gli interventi di eliminazione delle barriere archiTettoniche sono disciplinate da diverse norme, con limiti di spesa e percentuali di detrazione differenti. Da qui nasce spesso un dubbio da parte dei contribuenti, soprattutto quando i lavori vengono effettuati e pagati in anni diversi: le detrazioni si possono cumulare oppure no?
Ne ha parlato l'Agenzia delle Entrate in tre nuove risposte del 23 maggio 2022. Ma prima di vedere i singoli casi, è bene fare una panoramica sulla disciplina di riferimento.
Eliminazione barriere architettoniche: le detrazioni previste
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, con il comma 42 dell’art. 1, l’articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 con cui si riconosce ai contribuenti, una detrazione dall'imposta lorda del 75%, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La nuova agevolazione si aggiunge alle seguenti detrazioni:
- 50% per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR che disciplina una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ivi indicati, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- 50% ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 su un ammontare massimo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
- detrazione di cui all'articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio (cd. Superbonus).
La nuova detrazione prevista dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 va ripartita fra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).
Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 119-ter del decreto Rilancio ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».
Fatte queste premesse, all’Agenzia delle Enrrate sono stati sottoposti diversi quesiti:
- nella risposta n. 291/2022, relativamente all'installazione di una piattaforma elevatrice in un condominio di 12 unità immobiliari
- nella risposta n. 292/2022, per l’installazione di una piattaforma elevatrice in una singola unità immobiliare, con spese sostenute tra il 2021 e il 2022;
- nella risposta n. 293/2022, per l’installazione di un ascensore in un condominio minimo a prevalente destinazione abitativa, composto da cinque unità immobiliari, anche in questo caso con spese sostenute in anni differenti.
Eliminazione barriere architettoniche: quale detrazione usare?
Il primo caso riguarda un condominio di 12 unità immobiliari, nel quale il proprietario di un'unità abitativa, vuole installare una piattaforma elevatrice per un disabile grave. L’intervento è stato avviato nel 2021 ed è stato versato un acconto con riferimento alla detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR. È possibile fruire adesso per il 2022 della detrazione del 75% prevista dal 119-ter?
Il Fisco ha precisato che riferendosi la norma alle «spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022», occorre fare riferimento per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Nel caso in esame, considerato che, la piattaforma elevatrice è installata in un edificio composto da dodici unità immobiliari, il limite massimo complessivo di spesa, riferito all'intero edificio, ammesso alla detrazione è pari a euro 440.000 ottenuto moltiplicando 40.000 per 8 (320.000) e 30.000 per 4 (120.000). L'Istante potrà, pertanto, fruire della detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020 per le spese a lui imputate dall'assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell'anno 2022.
Per le spese sostenute nel 2021, l'Istante potrà, invece, fruire, nel rispetto di ogni altro requisito previsto dalla normativa, della detrazione di cui al citato articolo 16-bis , comma 1, lett. e) del TUIR pari al cinquanta per cento delle spese stesse.
Eliminazione barriere archiettoniche in edificio unifamiliare
Il secondo caso riguarda invece la realizzazione di una piattaforma elevatrice all'interno di una villetta su più piani, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno. L’intervento è iniziato nel 2021 e si concluderà nel 2022. Il proprietario vuole chiarire se
- con riferimento alla installazione della piattaforma elevatrice, avviata nel 2021, possa continuare a fruire del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022;
- se realizzando dal 1° gennaio 2022 nuovi interventi "trainati" da interventi di efficientamento energetico possa portare in detrazione le relative spese, con l'aliquota del 110 per cento, nel rispetto, tuttavia, del limite di spesa previsto dal citato articolo 119-ter, comma 2, del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 e se tale limite sia autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi "trainati" di cui al comma 2 del medesimo articolo 119;
- se sia possibile avvalersi della detrazione di cui al citato articolo 119-ter, per le spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2022, invece di quella prevista dall'articolo 119, comma 2, rinunciando, quindi, ad applicare l'aliquota del 110% pur in presenza di interventi qualificabili come "trainati";
- se, ai fini dell'applicazione dell'art. 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020, sia necessario avviare i nuovi lavori di abbattimento delle barriere archiettoniche solo dopo aver concluso i lavori di riqualificazione energetica " trainanti" attualmente in corso.
Come spiega l’Agenzia delle Entrrate, la detrazione prevista dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio è da ritenersi aggiuntiva, tra l'altro, al Superbonus di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio e, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 dell'articolo 119 del medesimo decreto Rilancio.
Questo implica che per le spese sostenute nel 2022, riguardanti l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021, l'Istante, potrà, alternativamente:
- continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento;
- fruire della detrazione di cui all'articolo 119-ter del medesimo decreto Rilancio prevista nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nel limite di 50.000 euro previsto per gli edifici unifamiliari funzionalmente indipendenti.
Anche in riferimento alle spese che sosterrà nel 2022 per gli ulteriori interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, l’Istante potrà fruire alternativamente:
- della detrazione prevista dall'articolo 119-ter del decreto Rilancio nel limite di spesa di euro 50.000, a nulla rilevando che tali interventi possano essere astrattamente ricondotti tra quelli "trainati" per i quali spetta il Superbonus. Nel limite di 50mila euro vanno computate anche le spese sostenute nel 2022 di completamento degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche iniziati nel 2021, qualora anche per tali spese si intendesse fruire della detrazione del 75 per cento;
- del Superbonus di cui all'articolo 119 del citato decreto Rilancio, nel limite di spesa previsto di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute per la realizzazione della piattaforma elevatrice. Ciò a condizione, tuttavia, che tali interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" di efficienza energetica.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, poiché per le spese sostenute per gli interventi prospettati di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, con possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, l'Istante dovrà scegliere una sola delle detrazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti.
Condominio minimo e abbattimento barriere architettoniche: la risposta del Fisco
Nell’ultimo caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate, l'Istante è un condominio minimo a prevalente destinazione abitativa, composto da cinque unità immobiliari, sul quale si intendono effettuare sulle parti comuni dell'edificio e sulle singole abitazioni diversti interventi Superbonus, Bonus Facciate e di Ristrutturazione edilizia, oltre all'abbattimento delle barriere architettoniche, installando un ascensore, effettuato ai sensi dell'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020. È previsto in questo caso un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del TUIR?
Il Fisco ha ribadito che la detrazione prevista dall’art. 119-ter è pari al 75% delle spese sostenute e documentate per l’anno 2022, va riferita ai seguenti massimali di spesa:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Nel caso in esame, il condominio minimo potrà fruire, per le spese sostenute nel 2022, della detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio calcolata sul limite di spesa, autonomo rispetto a quanto previsto per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del TUIR, di 200.000 euro (5 x 40.000), nel presupposto che l'edificio sia composto da cinque unità immobiliari.
Anche in qesto caso, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, l'Istante potrà avvalersi, per le spese di installazione dell'ascensore, di una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti.