Riforma Codice dei contratti, ANAC ridimensionata
Il disegno di legge delega per la riforma del Codice dei contratti approvato alla Camera prevede un nuovo ruolo per l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Che si tratti di un vero ridimensionamento dei ruoli è ampiamente chiaro. Ciò che si legge tra le righe delle direttive fissate nel disegno di legge delega al Governo per la riforma del Codice dei contratti, è anche un cambio di rotta, in cui a guidare la nave non ci sarà più l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Il ruolo dell'ANAC nel D.Lgs. n. 50/2016
Sin dalla pubblicazione della Legge 28 gennaio 2016, n. 11 che delegava al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fu immediatamente chiaro il quadro normativo che si sarebbe dovuto sviluppare e i soggetti principali preposti a farlo.
Nei piani del Governo vi era il recepimento delle direttive unitamente alla voglia di "semplificare" il precedente quadro normativo composto da un sistema duale "Codice-Regolamento di attuazione" che non era mai decollato veramente, soprattutto a causa della distanza nella pubblicazione del d.P.R. n. 207/2020 rispetto al D.Lgs. n. 163/2006 che in 10 anni di operatività a subito continue modifiche e correttivi.
L'idea era quella di semplificare esplodendo questo sistema duale in un Codice più snello (il D.Lgs. n. 50/2016) e dei provvedimenti attuativi che avrebbero emanato i Ministeri e l'ANAC con linee guida vincolanti e non.
L'art. 1, comma 1 della Legge n. 11/2016 fissò, quindi, criteri e direttive per il Governo, tra le quali:
- l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici;
- la definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara;
- l'attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;
- l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;
- la creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione;
- l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti.
Al comma 2 viene chiaramente scritto "Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa".
Il ruolo dell'ANAC nella riforma del Codice dei contratti
Cosa ne resterà dell'ANAC nel prossimo Decreto Legislativo che sostituirà l'attuale è facilmente comprensibile leggendo la nuova delega che il Parlamento darà al Governo per la riforma del Codice dei contratti.
Tra i nuovi criteri e le nuove direttive l'ANAC viene menzionata una sola volta: "procedere alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza" (art. 1, comma 1, lettera a-bis introdotta alla Camera in sede referente).
Tornerà in auge la vecchia funzione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che era stata assorbita per dar più peso all'ANAC.
Chiaro è che ne processo di riordino si terranno (probabilmente) in considerazione le tante linee guida, bandi tipo, determinazioni, delibere, atti... pubblicati e revisionati più volte negli ultimi anni.