Superbonus 110% e bonus edilizi: i casi di esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità
La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i casi di esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa per superbonus 110% e altri bonus edilizi
Sconto in fattura e cessione del credito a parte, le ultime importanti modifiche che riguardano il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi sono contenute all’interno della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Superbonus 110% e bonus edilizi: il primo pacchetto antifrode
In particolare, anticipando la conversione in legge del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode), la Legge di Bilancio 2022 ne ha rimesso al suo interno i contenuti che riguardano, in particolare, l’estensione dei meccanismi di controllo (visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese) anche nei casi:
- di superbonus 110% utilizzato in dichiarazione dei redditi ma senza precompilata;
- a tutti gli altri bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative.
Si parla anche di queste novità all’interno della nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E che fa il punto sulla normativa legata al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, con specifico riferimento al secondo pacchetto di misure antifrode e alla modifiche alla disciplina della cessione dei crediti.
Proroga e orizzonte temporale per l’obbligo di visto e asseverazione
Il Fisco ricorda che a seguito delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2022, con l’inserimento del comma 1-ter all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), per gli interventi di cui al comma 2 è previsto:
- l’obbligo di apposizione del visto di conformità, anche per i Bonus diversi dal Superbonus, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- che i tecnici abilitati attestano la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119, facendo riferimento, oltre ai prezzari individuati dal D.M. 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il decreto del Ministero della transizione ecologica n. 75/2022. Per i Bonus diversi dal Superbonus, tale decreto si applica:
- agli interventi per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022);
- agli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022).
Esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa
Molto interessante il paragrafo 2.2.3 della nuova circolare che definisce i casi di esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, fatta eccezione per gli interventi che accedono al Bonus facciate, il comma 1-ter non si applica, e dunque non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito:
- per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera”;
- per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Ma attenzione. Secondo il Fisco, sebbene tra gli interventi previsti dal comma 2 dell’articolo 121 siano inclusi anche quelli ammessi al Superbonus, l’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa riguarda esclusivamente gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili” diversi dal Superbonus.
Ciò in quanto per il Superbonus gli adempimenti necessari ai fini della fruizione diretta dello stesso o dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito restano disciplinati dai commi 11 e 13 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
L’esonero riguarda, quindi, gli interventi “minori” di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo, e tutti gli altri interventi, non in edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Fanno eccezione, per espressa previsione normativa, gli interventi rientranti nel Bonus facciate di cui alla legge di bilancio 2020, per i quali è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
L’attestazione della congruità delle spese
In conclusione, gli adempimenti richiesti dalle discipline agevolative riguardanti i Bonus diversi dal Superbonus, quale ad esempio l’attestazione della congruità delle spese - laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6 agosto 2020, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020 - rimangono necessari, sia in caso di fruizione diretta della detrazione sia in caso di cessione del credito d’imposta, in quanto disciplinati da normative specifiche, a nulla rilevando gli esoneri previsti dal citato articolo 121 in commento nel caso di interventi di edilizia libera e di interventi di valore non superiore a 10.000 euro.
Ma io queste cose le avevo già scritte in tempi non sospetti nell'approfondimento "Bonus facciate: tutto su visto di conformità e asseverazione di congruità".
Nelle ipotesi di esonero sopra descritte, l’invio della comunicazione dell’opzione relativa allo sconto in fattura o alla cessione del credito, priva di visto di conformità e dell’attestazione della congruità della spesa, può essere effettuato direttamente dal contribuente o da un intermediario delegato. Con la sottoscrizione della comunicazione, il contribuente attesta che gli interventi rientrano fra quelli di edilizia libera ovvero che sono di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000 euro
Con riferimento alle modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000 euro per gli interventi diversi da quelli di edilizia libera «eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio», si precisa che occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo.
Ne deriva che, ai fini della verifica del limite di importo di 10.000 euro, occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione. Se nell’ambito dei suddetti interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo anche al valore di tali interventi, atteso che gli stessi sono oggetto di agevolazione.
Il valore di 10.000 euro va calcolato in relazione all’intervento complessivamente considerato, non rilevando la circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi.
Inoltre, con particolare riferimento ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio, si precisa che va considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino
Documenti Allegati
Circolare Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E