Superbonus 110% e bonus edilizi: lo stato dell'arte della cessione del credito
Il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) è stato modificato 4 volte con 5 provvedimenti normativi diversi
Il 2022 è un anno molto particolare che nei soli primi 5 mesi ha completamente stravolto il progetto di rilancio del comparto delle costruzioni, avviato nel 2020 con il noto Decreto Rilancio.
Superbonus 110: cosa è cambiato nel 2022
Mentre i primi due anni di applicazione degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato vissuto nell'ottica della modifica, miglioramento, completamento e semplificazione, il 2022 si è aperto con il Decreto Sostegni-ter che ha avviato un percorso di involuzione non tanto dell'articolo che riguarda la detrazione fiscale del 110% (il superbonus), quanto del funzionamento del meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Sull'utilizzo delle opzioni alternative, Governo e Parlamento sono intervenuti 5 volte modificando 4 volte l'art. 121 del Decreto Rilancio. In particolare, sono arrivati i seguenti provvedimenti:
- il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) che ha eliminato la cessione del credito infinita e prevista un'unica possibilità di cessione;
- il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) che ha previsto la possibilità dopo lo sconto o la prima cessione effettuata dal contribuente, di ulteriori 2 cessioni ma solo in favore di determinati soggetti (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia);
- la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Decreto Sostegni-ter che ha abrogato il Decreto Frodi rimettendone integralmente i contenuti a suo interno;
- la Legge 27 aprile 2022, n. 34 che convertendo il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) ha previsto: prima cessione libera + 2 cessioni in favore di determinati soggetti (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia);
- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di conversione in legge, che al momento consente alle banche la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Opzione alternativa: per quali crediti
L'art. 121 del Decreto Rilancio prevede questo meccanismo alternativo alla detrazione che si applica non solo al superbonus 110% ma anche ai principali altri bonus edilizi:
- bonus ristrutturazione edilizia - art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del d.P.R. n. 917/1976 (TUIR) o anche art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013;
- ecobonus - art. 14 del D.L. n. 43/2013;
- sismabonus - art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
- bonus facciate - art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- bonus fotovoltaico - art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
- bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
- bonus barriere architettoniche - art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.
Opzione alternativa: l'attuale formulazione
L'attuale formulazione dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Rilancio prevede:
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima ; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Cessione del credito: lo stato dell'arte
Ricostruire lo stato dell'arte della cessione del credito non è semplice perché influenzato dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di modifica e dalla data della comunicazione dell'utilizzo dell'opzione sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.
Ha provato a fare ordine su questo argomento l'Agenzia delle Entrate che con la recente Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E ha fornito utili informazioni a contribuenti, professionisti e imprese.
Per chiarire il funzionamento, l'Agenzia delle Entrate suddivide i due casi:
- di prime comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- di comunicazioni, successive alla prima, delle opzioni per la cessione del credito.
A questo punto la data spartiacque è il 16 febbraio 2022 e quindi, per le prime comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito:
- se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, è possibile effettuare una cessione a qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”;
- se trasmesse dal 17 febbraio 2022:
- in caso di cessione del credito, è possibile effettuare soltanto due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”; ciò in quanto la comunicazione della cessione effettuata dal 17 febbraio 2022 va intesa come la prima cessione effettuata a qualsiasi soggetto (jolly);
- in caso di sconto in fattura, è possibile effettuare una cessione a qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”.
Nel caso, invece, di comunicazioni, successive alla prima, delle opzioni per la cessione del credito:
- se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, è possibile effettuare una cessione a qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”;
- se trasmesse dal 17 febbraio 2022, è possibile effettuare soltanto due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”; ciò in quanto la comunicazione della cessione effettuata dal 17 febbraio 2022 va intesa come cessione effettuata a qualsiasi soggetto (jolly).
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, per quanto riguarda le comunicazioni, prime o successive alla prima, trasmesse entro il 16 febbraio 2022, si ritiene opportuno - al fine di tutelare l’affidamento e di evitare disparità di trattamento tra contribuenti - estendere la disciplina più favorevole, in termini di numero di cessioni consentite, prevista “a regime” dal decreto Frodi.
Di seguito l'utilissimo quadro sinottico che riassume quanto appena scritto.
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Prime cessioni o sconti |
Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” |
Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati” | |
Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” | |
Cessioni successive |
Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” |
Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati” |
Chiaro anche che dopo l'ultima modifica normativa alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, senza facoltà di ulteriore cessione