Demolizione e ricostruzione e vincolo paesaggistico: una questione ancora aperta
Cosa succede in caso di demoricostruzione “infedele” in presenza di vincoli? Sul punto gli orientamenti giurisprudenziali non sono unanimi
Continua ad evolversi la giurisprudenza sulla vexata quaestio della possibilità di demoricostruzione “infedele” in presenza di vincoli paesaggistici di cui alla parte III del d.lgs. n. 42/2004.
Il tema, varie volte esaminato anche su questo sito, ha di recente visto da un lato la “rivoluzionaria” lettura del TAR Marche n. 170/2022, in controtendenza con la giurisprudenza più che prevalente, e dall’altro la modifica normativa di cui al Decreto Bollette.
Demoricostruzione e vincolo paesaggistico: le eccezioni previste dalla legge
Si ricorda, in estrema sintesi, che il TAR Marche aveva sposato l’interpretazione secondo la quale in presenza di meri vincoli paesaggistici “areali”, stante l’assenza di edifici oggetto di tutela, non opererebbe la regola della necessaria ricostruzione “fedelissima”.
In sede di conversione del Decreto Bollette (legge n. 34/2022), il Legislatore è poi intervenuto disponendo che, alla regola generale della necessaria demoricostruzione fedelissima in caso di aree tutelate ex d.lgs. n. 42/2004, fanno eccezione gli “edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142” del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Ed infatti tale inciso – pur nella sua caotica e problematica inserzione sintattica nell’ormai alluvionale art. 3, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 – era stato inteso come una indiretta conferma della tesi maggioritaria opposta a quella del TAR Marche. Unanimemente a quanto consta, si veda la lettura di ANCE nonché la Circolare interpretativa della Regione Emilia Romagna
Il tentativo di “rivoluzione copernicana” del TAR Abruzzo
Un ragionamento del tutto opposto – rivoluzionario – perviene, invece, dalla recentissima sentenza TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 24.5.2022 n. 208.
In tale pronuncia il Giudice Amministrativo sposa la tesi del TAR Marche, osservando che “ai fini della individuazione degli immobili sottoposti a vincolo ex D.Lgs. n. 42/2004, si deve avere riguardo solo ai beni sottoposti a vincolo diretto di carattere storico, architettonico e artistico ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali (art. 10 del Codice) e quelli oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004 (cfr. Tar Marche sentenza breve 170 del 2022)”.
Dal punto di vista letterale, il TAR Abruzzo sottolinea, poi, che “quando invece ha voluto fare riferimento a limitazioni derivanti dall’inserimento in una determinata area, il Legislatore ha usato, nella seconda parte della lett. d) in esame, una espressione inequivoca e del tutto diversa: “quelli ubicati nelle zone…”.
Ma ciò che più merita di essere segnalato nella decisione è il passaggio con il quale il Giudice - ancorché la fattispecie non fosse regolata dalla modifica ex L. n. 34/2022 - ha sottolineato che la modifica dell’art. 3, co. 1, lett. d) del Testo Unico Edilizia sarebbe da leggersi come una adesione alla tesi del TAR Ancona.
Si legge infatti nella sentenza che nella L. n. 34/2022 “il Legislatore, probabilmente consapevole del contrasto giurisprudenziale, ha aggiunto opportunamente la precisazione “ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice”, in linea con la interpretazione appena riferita”.
Ossia, secondo il TAR Abruzzo, il Legislatore, laddove ha previsto l’eccezione per le aree soggette a vincoli ex art. 142 d.lgs. n 42/2004, anziché aver esentato dall’obbligo di ricostruzione fedelissima esclusivamente tali aree e gli edifici ivi ricadenti, avrebbe al contrario mantenuto tale regola solo in tale ipotesi.
Si tratta, chiaramente, di un ribaltamento di prospettiva del tutto inatteso.
Non resta, ora, che attendere i successivi sviluppi giurisprudenziali oppure, e sarebbe davvero meglio, un risolutivo e finalmente razionale intervento del legislatore, che possa superare del tutto l’obbligo di fedelissima ricostruzione aprioristicamente legato alla presenza di un vincolo areale, che sia ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004 o ex art. 136 d.lgs. n. 42/2004. Sul tema, si rinvia ad alcune riflessioni pubblicate a valle dell’ultima modifica al D.P.R. n. 380/2001.
Documenti Allegati
Sentenza