Nuove costruzioni e Rinnovabili: in vigore il nuovo obbligo
Prevista la copertura del 60% dei consumi negli edifici nuovi o ristrutturati, del 65% in quelli pubblici. Semplificate le procedure autorizzative
Sono operative le disposizioni contenute nel D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021. Con il provvedimento viene recepita la direttiva Europea 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 riguardante la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Nuove costruzioni e Rinnovabili: in vigore la nuova copertura
In particolare è scattato l'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione e oggetto di ristrutturazioni rilevanti, la cui richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 13 giugno 2022:
- progettare impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura di almeno il 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- incrementare la potenza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da installare sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, differenziando il caso dei nuovi edifici da quello delle ristrutturazioni.
Per gli edifici pubblici, la percentuale della copertura è pari al 65%.
Restano esclusi dall'obbligo:
- gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, purché tale sistema copra l’intero fabbisogno di energia termica;
- gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee e comunque da rimuovere entro 24 mesi dalla data della fine dei lavori di costruzione;
- gli edifici pubblici messi a disposizione di corpi armati se gli adempimenti risultano incompatibili con la loro natura e destinazione d’uso;
- uffici, ospedali ed edifici commerciali.
Dal 1° gennaio 2024, gli obblighi verranno rideterminati con cadenza quinquiennale.
Obiettivo del provvedimento è l’accelerazione del percorso di crescita sostenibile del nostro Paese, individuando le misure in materia di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.
Proprio per raggiungere questi obiettivi, la percentuale di copertura dei consumi con fonti rinnovabili è progressivamente aumentata nel corso degli anni:
- 20% con il d.lgs n. 28/2011;
- 35%, per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017;
- 50% a partire dal 2018;
- 60% e 65% dal 13 giugno 2022.
Il decreto
Il provvedimento è strutturato in 50 articoli, così suddivisi:
- Titolo I (artt. 1-3) Finalità, definizioni e obiettivi nazionali
- Titolo II (artt. 4-17) Regimi di sostegno e strumenti di promozione
- Titolo III (artt. 18-29) Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica
- Titolo IV (artt. 30-38) Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete
- Titolo V (artt. 39-45) Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
- Titolo VI (artt. 46-47) Informazione, formazione e garanzie di origine
- Titolo VII (artt. 48-50) Disposizioni finali
Fanno inoltre parte del decreto i seguenti 8 allegati:
- Allegato I - Procedure di calcolo degli obiettivi (articolo 3, comma 4)
- Allegato II - Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici (articolo 25)
- Allegato III - Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (articolo 26)
- Allegato IV - Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento (articolo 29)
- Allegato V - Contenuto energetico dei combustibili (articolo 39)
- Allegato VI - Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi (articolo 2)
- Allegato VII - Calcolo GHG per combustibili da biomassa (articolo 2)
- Allegato VIII - Materie prime double counting (articolo 2).
Di particolare rilievo è il Titolo III del Decreto, nel quale sono previsti:
- aste al ribasso per gli impianti superiori ad 1 MW;
- richiesta diretta per impianti di piccola taglia pari o inferiori a 1 MW;
- incentivi tramite bandi per impianti di piccola taglia o con costi di mercato elevati saranno, invece, incentivati tramite bandi.
Edifici interessati dall'obbligo
Come già specificato nel D.Lgs 28/2011, per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende:
- un edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- un edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione, anche in manutenzione straordinaria.
Per edificio di nuova costruzione si intende invece un edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 28/2011.
Le semplificazioni
Ricordiamo che, con la legge di conversione n. 34/2022 del Decreto Legge n. 17/2022 sono state introdotte semplificazioni importantissime soprattutto in merito all’installazione di impianti fotovoltaici. Questo in sintesi il nuovo quadro normativo:
- l’installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, oltre che la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sono considerate manutenzione ordinaria e non necessitano di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso;
- nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, è liberalizzata.
Nel caso in cui siano disposti su tetti a falda, gli impianti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, mentre gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo.
Documenti Allegati
Decreto Legislativo