PNRR, 500 milioni dal MITE per la rete elettrica
In un decreto stanziati i contributi a fondo perduto per interventi sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione
Il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022, n. 139, la pubblicazione del decreto del 7 aprile 2022, n. 150 recante i “Criteri e modalità per la realizzazione dell’Investimento 2.2 della 2° Componente della 2° Missione nell’ambito del ‘Pnrr’” per interventi volti al miglioramento della rete elettrica.
PNRR, resilienza della rete elettrica: 500 milioni dal MITE
Le risorse finanziarie, destinate al Concessionario della Rete elettrica di trasmissione e al Concessionario della Rete elettrica di distribuzione sono finalizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di contributo a fondo perduto, fino al 100% dei costi ammissibili, per la realizzazione di Interventi per aumentare la resilienza di almeno 4000 km della Rete elettrica rispetto ad eventi meteorologici estremi, ridurre le interruzioni prolungate e limitare le conseguenze sociali ed economiche negative nelle aree interessate.
Le risorse, pari a 500 milioni di euro, sono così ripartite:
- 150 milioni di euro per la realizzazione di interventi che impattano su almeno 1500 km della Rete di trasmissione;
- 350 milioni di euro per la realizzazione di Interventi sulla Rete di distribuzione, per un costo ammissibile non superiore a 125mila euro/Km.
L’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascun progetto non potrà essere inferiore a 1 milione di euro.
Non sono ammessi a beneficiare dei finanziamenti gli interventi che già utilizzano il meccanismo incentivante di cui all’Allegato A della Delibera ARERA n. 566/2019/r/eel.
Il 40% delle risorse disponibili sarà riservata agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno, con possibile riallocazione delle risorse in altre aree se non utilizzate.
La Direzione generale Incentivi energia del Mite adotterà entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto i provvedimenti necessari all’attuazione degli interventi. Infine, gli interventi dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026 e assicurare di rispettare il principio l “Do Not Significant Harm” come definito dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852.
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Decreto