GLI ONORARI TRA CODICE E REGOLAMENTO

Le principali norme di riferimento per la determinazione degli onorari relativi alle attività di progettazione sono rilevabili nell’articolo 92 del decreto l...

25/01/2008
Le principali norme di riferimento per la determinazione degli onorari relativi alle attività di progettazione sono rilevabili nell’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) e nell’articolo 274 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti non ancora in vigore seppur già approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 dicembre 2007.
Dobbiamo, in questa sede, precisare che il testo originario articolo 92 è stato modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 133 (Secondo correttivo al Codice dei contratti) al fine di adeguarlo, per quanto possibile, alle disposizioni contenute nel “decreto Bersani”, e precisamente nell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 133 convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248.

In verità l’articolo 92 del Codice dei contratti viene modificato soltanto nei commi 2 e 4 in cui vengono cassate quelle parti in cui viene precisato che i corrispettivi sono minimi inderogabili e che ogni patto contrario è nullo, lasciando, quindi ampio margine alla possibilità che alle tabelle dei corrispettivi determinate con decreto, così come disposto dal comma 2 del citato articolo 92, vengano applicate riduzioni percentuali.
I nuovi testi dei commi 2 e 4 dell’articolo 92 del Codice dei contratti sono i seguenti:
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto64, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. 3. (Omissis) 4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.”.
Dalla lettura dell’articolo 92 come modificato dal secondo correttivo si evince che:
  • per la determinazione dei corrispettivi devono essere utilizzate le tariffe professionali determinate con Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture ed, in atto, le uniche tariffe professionali per i lavori pubblici sono quelle definite con il D.M. 4 aprile 2001;
  • alle tariffe stesse è possibile applicare una riduzione che non può superare il 20% così come definito al comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 65/1989, convertito dalla legge n. 155/1989 in cui viene precisato che “per le prestazioni rese dai professionisti allo stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento.”
All’articolo 92 del Codice dei contratti si affiancherà, tra breve, l’articolo 274 del Regolamento di attuazione che, cerca una coerenza con le disposizioni contenute nel “decreto Bersani”, e precisamente nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 133/2006 convertito nella legge n. 248/2006, ove si stabilisce che “nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali”.
L’articolo 274, non ancora in vigore, nel tentativo di coerenza con il decreto “Bersani” dispone, al comma 1 che “le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe professionali, ove motivatamente ritenute adeguate. L’importo stimato del corrispettivo complessivo da porre a base di gara è determinato, con le modalità di cui al comma 2, al lordo della riduzione, di cui all’articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, prevista per le prestazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici.”
Viene, di fatto, sancita la non obbligatorietà delle tariffe professionali e soltanto nel caso di utilizzazione delle stesse, l’importo stimato da porre a base di gara deve essere determinato al loro della riduzione di cui all’articolo 4, comma 12-bis del decreto legge n. 65/1989, convertito nella legge n. 155/1989, sottintendendo,nei fatti che la riduzione non può superare il 20%.

Sembra, quindi, che la liberalizzazione delle tariffe imposta dal decreto “Bersani”, non appena sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il regolamento di attuazione del Codice, potrà essere parzialmente aggirata perché i professionisti non potranno applicare riduzioni superiori al 20% che sarebbero in contrasto con il citato comma 12-bis dell’articolo 4.
Ma potrebbe verificarsi, anche, che le stazioni appaltanti non utilizzino come criterio base di riferimento le tariffe professionali ma qualsiasi altro metodo, quale indagini di mercato o altro, ed allora in tale ipotesi i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 274 del regolamento di attuazione non sarebbero più applicabili, i ribassi non sarebbero più condizionati dal comma 12-bis dell’articolo 4 e sarebbero, quindi, del tutto liberi.

A cura di Paolo Oreto
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