Sostegno a edilizia privata, il GSE proroga i termini per gli adempimenti
Il Gestore recepisce i differimenti dei titoli abilitativi previsti dalla legge di conversione del Decreto Ucraina
Con la legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (cd. "Decreto Ucraina"), è stato introdotto l’art. 10-bis, che ha disposto il differimento di un anno per i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001(Testo Unico Edilizia) dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022.
Titoli edilizi, il GSE proroga i termini per gli adempimenti
In particolare, la norma prevede che la proroga di un anno sia concessa a condizione che:
- i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato;
- i titoli abilitativi non risultino in contrasto con eventuali nuovi strumenti urbanistici approvati.
La proroga di un anno è prevista anche per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per le autorizzazioni paesaggistiche, per le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e per le convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150/1942. Tutti i titoli si devono essere formati entro il 31 dicembre 2022.
In considerazione di questo differimento, il GSE ha ulteriormente posticipato i termini degli adempimenti previsti dai decreti di riferimento per l'accesso agli incentivi, già prorogati dalle disposizioni del D.L n. 221/2021, come indicati nell'Elenco aggiornato dei procedimenti e dei connessi adempimenti prorogati.
In particolare, il GSE ha specificato che:
- nel caso in cui la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, ricada nei 12 mesi successivi al termine dell'adempimento aggiornato dalle disposizioni del D.L n. 221/2021, il termine è differito alla nuova data ultima per il completamento dei lavori;
- nel caso in cui invece la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, ricada oltre i 12 mesi successivi al termine dell'adempimento aggiornato dalle disposizioni del D.L n. 221/2021, il termine è differito di 12 mesi.
Inoltre il GSE ha precisato che per beneficiare della dilazione dei termini, l'operatore dovrà dimostrare, all'atto della richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti, di aver ottenuto la proroga dei termini di inizio e fine lavori dei propri titoli abilitativi/autorizzativi, nel rispetto delle previsioni del D.L. n. 21/2022.