Superbonus 110%: la check list degli adempimenti per le unifamiliari
Per beneficiare delle detrazioni fiscali del 110% è necessario conoscere la lunga serie di adempimenti su cui fare la dovuta attenzione
Benché fissare dei concetti sul superbonus 110% sia come voler dare con le mani una forma definita ad un liquido, arrivati a fine giugno 2022 è possibile tracciare una sorta di check list degli adempimenti su cui fare attenzione.
Superbonus 110% e unifamiliari: professionisti e imprese
Nel caso dei soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari (da alcuni chiamati erroneamente "villette"), la prima cosa è scegliere con cura professionisti e imprese.
Il professionista dovrà:
- essere abilitato alla professione;
- possedere una assicurazione professionale se deve occuparsi di attività di asseverazione o attestazione.
Per quanto riguarda le imprese, occhio a scegliere quella giusta perché dal 27 maggio 2022 vige l’obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro edilizia in caso di lavori che accedono ai principali bonus edilizi di importo superiore a 70.000 euro.
Come recentemente specificato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 2022, l'impresa che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edilisono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'impresa dovrà anche avere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) in regola perché come chiarito dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili (CNCE), gli effetti della mancanza della congruità potrebbero indirettamente riflettersi anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti in materia di detrazioni fiscali. L’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 dispone infatti che “In mancanza di regolarizzazione, l'esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l'impresa affidataria del Durc on-line (...)”. Si verificherebbe, dunque, la previsione di cui all'art. 4 del DM 41/98 Iettera d) “Casi di diniego della detrazione”, la quale stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.
Superbonus 110% e unifamiliari: procedura edilizia
A questo punto si passa alla procedura edilizia da seguire e anche qui occorre fare molta attenzione. Si parte dal presupposto che il professionista incaricato conosca molto bene non solo le procedure edilizie ordinarie previste dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ma anche le particolarità, eccezioni e deroghe stabilite all'interno dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio. Tale comma stabilisce, infatti, che gli interventi di superbonus 110% che non prevedono la demo-ricostruzione dell'edificio possano essere considerati "manutenzione straordinaria" per la quale si utilizza una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA-Superbonus o CILAS.
CILAS che rappresenta un documento fondamentale per avere accesso al superbonus 110%. Lo stesso comma 13-ter, derogando anche alle cause di decadenza stabilite all'art. 49 del testo unico edilizia, prevede che il bonus decade proprio in caso di mancata presentazione della CILAS che diventa condizione necessaria.
Superbonus 110% e unifamiliari: requisiti minimi
Sia per gli interventi di ecobonus 110% che per quelli di sismabonus 110% è previsto il rispetto di alcuni requisiti minimi stabiliti rispettivamente:
- dal Decreto MiSE Requisiti tecnici 6 agosto 2020;
- dal Decreto MIT n. 58/2017.
Per gli interventi di ecobonus 110% si deve inoltre:
- produrre APE pre e APE post;
- dimostrare il doppio salto energetico;
- accertare l'utilizzo di materiali isolanti che rispettano i CAM, nel caso di isolamento termico a cappotto.
Per gli interventi di sismabonus 110% fare attenzione all'invio al SUE dell'asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti minimi di progetto (da allegare alla CILAS), che non potrà essere effettuata oltre l'inizio dei lavori. Per questa tipologia di intervento, il DM n. 48/2017 prevede:
- l'allegato B contenente l’asseverazione del progettista relativa alla classificazione sismica dell’edificio;
- l'allegato B-1 contenente l’asseverazione del direttore dei lavori;
- l'allegato B-2 contenente l’asseverazione del collaudatore statico;
- l'allegato 1 contenente l’attestazione del direttore dei lavori rilasciata per gli stati d’avanzamento dei lavori.
Superbonus 110% e unifamiliari: la congruità delle spese
Per il superbonus 110% è sempre previsto l'asseverazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita sia nel caso di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) che nel caso di fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione di redditi.
Per gli interventi di efficientamento energetico le asseverazioni del rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese sono trasmesse all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
Superbonus 110% e unifamiliari: il visto di conformità
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
L’obbligo di richiedere il visto di conformità viene escluso nel caso in cui il contribuente scelga di usufruire della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi e presenti quest’ultima:
- direttamente all’Agenzia delle Entrate (attraverso il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche)
- tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Superbonus 110% e unifamiliari: il cartello di cantiere
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’obbligo di esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello nel quale deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.