Edificio ante ’67: la data di costruzione va provata
Per legittimare un immobile senza titolo abilitativo, il proprietario deve dimostrare che il permesso di costruire non era ancora obbligatorio
Il Consiglio di Stato torna a parlare, con la sentenza n. 5132/2022, di immobili costruiti prima della cd. legge "ponte" n. 761 del 1967, o almeno presunti tali, come ha cercato di sostenere, nel proprio caso, il proprietario di un edificio abusivo, sul quale non ha ottenuto l'accertamentro di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Edifici senza permesso di costruire, accertamento di conformità negato
L’appellante, proprietario di un terreno ricadente in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni cculturali e del Paesaggio), ha realizzato due manufatti senza previo rilascio di titoli di abilitazione edilizia, consistenti in una tettoia in legno e in un magazzino per ricovero mezzi, su cui l’Ente ha ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 394/1991.
L’appellante, stante la riconosciuta abusività delle opere, ha presentato alla Regione un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 e della L.R. Basilicata n. 12/1996.
La Regione, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Commissione per il paesaggio e della Soprintendenza, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica solo per il magazzino, in considerazione del fatto che la demolizione e parziale ricostruzione dell’immobile non ha prodotto incrementi di superficie o volumetrie. Da qui la presentazione di istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, per la demolizione parziale e ricostruzione della struttura in legno da destinare a magazzino pertinenziale.
L’istanza è stata rigettata in quanto l’intervento di «parziale demolizione e ricostruzione», essendo stato realizzato su fabbricato abusivo, è qualificabile come prosecuzione di un'attività edilizia abusiva, pertanto l'originaria illegittimità del manufatto originale, non consente l'accoglimento dell'istanza di sanatoria
La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ricordato che la domanda di accertamento di conformità di un'opera edilizia può essere presentata fino al momento in cui l'amministrazione pubblica non abbia portato a termine il procedimento sanzionatorio e abbia, dunque, accertato formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e disposto la conseguente acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
In ogni caso l’appello è stato rigettato, confermando la decisione del Comune e del giudice di primo grado. L’intervento di parziale demolizione e ricostruzione non è infatti assentibile perché l’immobile è stato realizzato senza titolo abilitativo edilizio, per cui l’istanza di accertamento di conformità presentata per la “sola” ristrutturazione di un manufatto esistente non è corretta, dato che l'interevnto da sanare è stato realizzato su un immobile di per sè abusivo.
Legittimità immobile è presupposto per il rilascio di altre autorizzazioni
Al riguardo, il Collegio rileva come presupposto per il rilascio dell’accertamento di conformità di opere di ristrutturazione dell’esistente, sia la legittimità dell’immobile originario. In caso contrario non può essere rilasciato il provvedimento di sanatoria per le ulteriori opere successive. Per questo motivo, le opere realizzate successivamente vanno qualificate come prosecuzione di un'attività edilizia abusiva non autonomamente ammissibili ad accertamento di conformità.
Nel caso in esame, l’appellante ha più volte indicato che l’immobile è stato realizzato prima dell’imposizione dei vincoli paesaggistici, ma non ha mai fornito specifiche sull’esistenza di un legittimo titolo abilitativo edilizio rispetto alla realizzazione dell’inziale manufatto poi ristrutturato. Sul punto, Palazzo Spada ha fatto presente che l’onere della prova per l’accoglibilità dell’istanza di sanatoria verte in capo al richiedente, anche per quanto attiene alla data di realizzazione delle opere.
Il ricorrente deve provare la data di esistenza della costruzione
Allo stesso modo, in caso di contestazione dell’abusività di un’opera, grava sul proprietario l’onere di dimostrare l’esistenza di un titolo edilizio oppure di fornire la prova della risalenza dell’immobile a un periodo precedente alle previsioni normative che hanno imposto la necessità del titolo abilitativo edilizio, in linea generale coincidente con la c. d. legge "ponte" n. 761 del 1967, che ha imposto l'obbligo generalizzato di previa licenza edilizia per le costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.
In questo caso, il proprietario non ha presentato alcun permesso di costruire o un altro titolo abilitativo edilizio per l’immobile iniziale, per cui la legittimità di tale edificazione non può che ricercarsi nell’eventuale risalenza alla sua realizzazione ante ’67. Non essendo stata presentata alcuna evidenza che il manufatto sia stato realizzato ante 1967, non rileva nemmeno il rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in quanto quest’ultima è un provvedimento autonomo rispetto al permesso di costruire, con presupposti diversi e riguarda il solo aspetto di compatibilità paesaggistico e non profili edilizi o urbanistici tra i quali l’esistenza del titolo abilitativo.
Per altro, a prescindere dalla questione dell’assenza del titolo per le opere iniziali, dato che l’Ente parco è stato costituito nel 2007 e che le opere di ristrutturazione per le quali è stata chiesta la sanatoria sono state realizzate nel 2013, l'intervento non è sanabile perché fatto in presenza di vincolo paesaggistico.
L’appello è stato quindi respinto, confermando il diniego di accertamento di conformità.
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Sentenza