Ampliamento parco eolico e VIA: occhio al frazionamento artificioso
Nel caso di realizzazione di diversi impianti eolici, il progetto deve tenere conto della dimensione dell'impianto finale e non delle singole parti
Nel caso di realizzazione di diversi impianti eolici sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità, è necessario considerare per la Valutazione di Impatto Ambientale non solo le dimensioni del progetto di ampliamento dell’opera già esistente, bensì le dimensioni dell’opera finale, perché è questa che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione. La presentazione di due progetti distinti, che invece hanno caratteristiche di unitarietà, rappresenta un frazionamento artificioso operato per eludere la normativa di riferimento e accedere a procedure semplificate.
Ampliamento parco eolico: la VIA deve considerare il progetto complessivo
Su questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5465/2022, ha accolto l’appello di un’Amministrazione Regionale, che aveva archiviato una VIA e una VI relative a un progetto per la costruzione e gestione di un parco eolico in ampliamento di quello preesistente, specificando che lo “spacchettamento” del progetto”, che, “indipendentemente dall’obiettivo per il quale è operato (es. eludere le dovute valutazioni, eludere la valutazione dell’opera nel suo complesso, rientrare nella competenza di questa o quella amministrazione sia ai fini della valutazione ambientale che ai fini autorizzatori, accedere ad un regime autorizzatorio semplificato (DIA invece di AU), accedere ad un regime incentivante più favorevole, ecc.), ha sicuramente sempre come risultato quello di “falsare” le reali dimensioni dell’opera che si realizza nel concreto, che invece, anche dal punto di vista ambientale, deve essere unitariamente considerata.”
Secondo l’amministrazione, gli impianti in esame dovevano essere considerati come un impianto unitario, con la consequenziale applicazione della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina l’individuazione dell’Autorità competente in materia di VIA, ascritta all’autorità statale e non all’autorità regionale.
Il TAR aveva incece dato ragione all’azienda, specificando che non si configurava un’ipotesi di frazionamento artificioso, dato che si trattava di impianti realizzati a lunga distanza di tempo.
Regime semplificato per progetti "spacchettati"
La Regione ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, specificando che lo “spacchettamento” del progetto aveva come conseguenza l’accesso ad un regime autorizzatorio semplificato (DIA invece di AU) e a un regime incentivante più favorevole.
Il fatto che si tratti di un impianto unitario si evince dal fatto che i due impianti:
- sono localizzati in aree vicine;
- sono riconducibili al “medesimo centro di interesse”, ovvero l’impresa che li ha realizzati;
- prevedono il collegamento alla stessa stazione di trasformazione.
Non solo: l’azienda ha anche indicato una potenza degli aerogeneratori inferiore rispetto a quella prevista dal modello per potere accedere al procedimento semplificato per l’ampliamento dell’impianto previsto dal D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 che ha disposto, con l’art. 56, comma 1, lett. d), l’introduzione dell’art. 6-bis (rubricato: “Dichiarazione di inizio lavori asseverata”) nel corpo del d.lgs. n. 28/2011, che, al comma 1 dispone che “… Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggisti-che, nè sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento d’area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento e interventi che compor-tano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori...” (quest’ultimo inciso inserito proprio dal d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021).
Il “frazionamento” dei procedimenti autorizzativi relativi ai due impianti, sarebbe quindi finalizzato ad eludere la necessità della valutazione unitaria dell’opera finale, evitando tra l’altro, gli effetti negativi sulla determinazione finale di un eventuale parere sfavorevole della competente Soprintendenza.
Frazionamento artificioso parchi eolici: il parere del MiTE
Il Consiglio di Stato, nel valutare il caso, ha richiamato il parere del Ministero della transizione ecologica (MiTE) del 31 agosto 2021 prot. n. 0092507, nel quale è stato sepcificato che:
- se la presentazione delle istanze in momenti differenti e la loro peraltro limitata distanza non valgono ai fini del riconoscimento dei due impianti come distinti, l’amministrazione competente può legittimamente trarre la conclusione di trovarsi al cospetto di un unico progetto, con la conseguenza di assoggettare lo stesso a verifica di compatibilità ambientale, in caso di superamento delle soglie di potenza previste dalla normativa di settore, come avviene nel caso in esame;
- il collegamento funzionale tra le istanze può ben desumersi da alcuni elementi indiziari o sintomatici della unicità della operazione imprenditoriale, quali la unicità dell’interlocutore che ha curato i rapporti con l’Amministrazione, la medesimezza della società alla quale vanno imputati gli effetti giuridici della domanda di autorizzazione (presenti nel caso in esame) e, per finire, la unicità del punto di connessione.
Divieto di frazionamento progetti impianti eolici: i princìpi
Il Consiglio di Stato ha anche ribadito una serie di principi relativi al “divieto di frazionamento”. In particolare, sono state definite le coordinate entro le quali è necessario sottoporre gli impianti eolici a VIA, precisando che questa valutazione non può ritenersi esclusa dalla conformità del progetto alla disciplina di cui al punto 2 – b dell’allegato IV del d.lgs. n. 165/2006, che impone la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni degli impianti per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 MW.
Soprattutto, nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità è necessario, infatti, avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione.
La decisione della Regione va in questa direzione, considerato che ha individuato I tre elementi sintomatici della unitarietà del progetto nel fatto che gli impianti sono localizzati in aree vicine, sono riconducibili al medesimo “centro di interessi” e condividono lo stesso punto di connessione, motivi per cui il nuovo progetto non rappresenta un impianto funzionalmente autonomo dall’esistente, ma ne costituisce un ampliamento.
Alla luce di tali presupposti, il progetto si configura come unitario e su di esso si è cercato di produrre un frazionamento artificioso. L'appello della Regione è stato quindi accolto, con conseguente annullamento della sentenza di primo grado.
Documenti Allegati
Sentenza