TETTO MASSIMO DI SPESA RIFERITO AD OGNI SINGOLA ABITAZIONE.

Con la risoluzione n. 19/E dello scorso 25 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un quesito riguardante gli interventi di ristrutturazione sulle parti...

30/01/2008
Con la risoluzione n. 19/E dello scorso 25 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un quesito riguardante gli interventi di ristrutturazione sulle parti comuni di uno stabile nel quale una stessa persona è proprietaria di più case ed, in particolare, al tetto massimo di spesa su cui calcolare il beneficio del 36% relativo alle spese di ristrutturazione edilizia.

L'interpello posto all'Agenzia delle Entrate riguardava dei lavori di manutenzione sulle parti comuni condominiali dell'edificio che hanno interessato la facciata ed il cortile nonché la loggia -terrazza. Viene precisato che il condominio in questione è formato da 10 unità immobiliari dei quali la scrittrice dell'interpello è comproprietaria in quote diverse. La domanda riguarda il tetto massimo di spesa, pari a euro 48.000, ed in particolare viene chiesto di sapere se tale limite sul quale calcolare la detrazione è riferibile ad ogni singola unità immobiliare, da dividere tra i comproprietari sulla base dei rispettivi millesimi e come da delibera assembleare.

L'Agenzia delle Entrate prende in esame:
  • l'art. 1, comma 1, della L. n. 449/1997 e sue successive proroghe e modifiche, che consente di poter godere del beneficio fiscale della detrazione, dall'imposta lorda, del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 31 della L. n. 457/78 sulle singole unità immobiliari;
  • l'art. 35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006 che ha, tra l'altro, stabilito che, a decorrere dal 1/10/2006, il limite di 48.000 euro, che costituisce il tetto massimo di spesa su cui è consentito calcolare la detrazione del 36%, deve essere riferito alla abitazione;
  • la circolare del 4/08/2006, n. 28, che ha chiarito, al riguardo, che in virtù della modifica introdotta dal richiamato comma 35-quater, il predetto limite che, in forza delle previgenti disposizioni, era riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare, deve ora intendersi riferito esclusivamente all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione;
  • l'articolo 1, comma 387, della legge finanziaria del 27 dicembre 2006, n.296, che stabilisce, tra l'altro, che "sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007";
  • la risoluzione del 03/08/2007, n. 206, che ha ritenuto che, anche in relazione al computo del limite massimo di spesa, "le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo".
Pertanto, in riferimento al quesito proposto, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, nel caso in esame, il tetto massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione del 36%, possa essere riferito ad ogni singola abitazione, fermo restando che il beneficio dovrà essere suddiviso tra tutti i soggetti eventualmente contitolari di ogni unità immobiliare.


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati