Divieto di nuovo ricorso se l'esclusione da gara è legittima
Il Consiglio di Stato ricorda il divieto di bis in idem, ossia di presentare un nuovo ricorso dopo che su una questione è già stato espresso il doppio grado di giudizio
Secondo il divieto di bis in idem, non è possibile riproporre ricorso contro l’esclusione da una gara nel momento in cui la giustizia amministrativa abbia già confermato, con due gradi di giudizio, la legittimità del provvedimento emanato dalla Stazione Appaltante.
Ricorso per esclusione da gara: il divieto di bis in idem
Si tratta di un’interessante questione affrontata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5966/2022, a seguito dell’appello presentato dopo che il TAR ha ritenuto inammissibile un ricorso proprio perché il giudice amministrativo si era già pronunciato, con sentenza confermata in sede d’appello, sulla legittimità del provvedimento di esclusione.
Come spiega il Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 2929 c.c. e 324 c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo, la regola del ne bis in idem presuppone l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta, quindi che in quei giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, o di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione. (….) di conseguenza, l’impugnativa, per vizi propri, del decreto di aggiudicazione rimane privo di interesse, non potendone la società, legittimamente esclusa dalla gara, ricavare, dal suo eventuale annullamento, alcun vantaggio”.
Il principio del ne bis in idem, comportante la preclusione da giudicato esterno, mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in quanto “corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
Ne bis in idem per evitare giudizi contrastanti
Ne consegue che la preclusione, come correttamente affermato dal primo giudice, opera anche nel senso di evitare la possibile formazione di giudicati contrastanti. La sentenza pronunciata in grado di appello, che ha statuito in merito alla legittimità della esclusione dalla gara, anche se gravata da revocazione (poi dichiarata inammissibile) e da ricorso per cassazione, è tuttavia pienamente efficace.
Ciò significa che l’appellante si è trovato a contestare l’aggiudicazione di una gara dalla quale è stato escluso con un provvedimento la cui legittimità è stata accertata da sentenza, i cui effetti impediscono di configurare un interesse al sindacato della successiva aggiudicazione.
Tutte motivazioni per cui non solo la valutazione del primo giudice in merito è corretta, ma che determina la presenza di un giudicato che rende inammissibile un ulteriore ricorso.
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