Comunicazione pagamento contributi a bando scaduto: cosa succede?
La comunicazione mancata, incompleta o incongruente delle denunce obbligatorie mensili o periodiche può portare a un DURC negativo, con tutte le conseguenze del caso
La comunicazione dell’avvenuto pagamento dei contributi oltre la scadenza della presentazione delle offerte comporta l’esclusione dalla gara. E questo anche in presenza di DURC negativo emesso per irregolarità su cifre irrisorie.
DURC negativo per omessa comunicazione versamento contributi: la sentenza del TAR
Su questi presupposti il TAR Basilicata ha confermato, con la sentenza n. 504/2022, l’annullamento dell’aggiudicazione e l’esclusione dalla gara di un concorrente, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) con cui sono state accertate l’irregolarità contributiva e l’omessa/incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche.
Secondo la ricorrente, le condizioni ostative al rilascio del DURC sarebbero quelle indicate nel D.M. del 30.1.2015, il cui art. 3, comma 3, secondo periodo, stabilisce che “non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna gestione nella quale l’omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore a € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”. Inoltre, in riferimento all’omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per la presentazione di denunce che presentano dati incongruenti, esse riguardavano dei mesi per i quali erano stati tempestivamente pagati i relativi contributi. Le comunicazioni sono state fatte tre mesi dopo, per cui non si trattava di una violazione grave, trattandosi di un’irregolarità meramente formale, priva di ogni valenza sostanziale che non può di per sé sola giustificare l’emissione di un DURC negativo e quindi fondare un provvedimento espulsivo.
Comunicazione pagamento dei contributi dopo la scadenza del bando di gara
Il TAR non è stato dello stesso avviso, precisando che nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra non solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati, ma anche l’omissione delle denunce obbligatorie prescritte, in quanto solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia preclude la possibilità di effettuare questi riscontri e viene a pregiudicare, a monte, il corretto svolgimento di tali compiti.
Nel caso in esame, la violazione della mancata presentazione delle denunce è stata regolarizzata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, in violazione di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le Sentenze:
- nn. 5 e 6 del 29.2.2016 e n. 10 del 25.5.2016, con le quali si è affermato che non è ammissibile la regolarizzazione contributiva previdenziale/assistenziale successivamente alla scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, in quanto si consentirebbe “ad una impresa di partecipare alla gara senza preoccuparsi dell’esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare il proprio inadempimento in caso di aggiudicazione (e, dunque, a seconda della convenienza)”, “andando così a sanare, non una mera irregolarità formale, ma la mancanza di un requisito sostanziale, mancanza aggravata dall’aver reso una dichiarazione oggettivamente falsa in ordine al possesso del requisito”;
- n. 8 del 20.7.2015 e n. 8 del 20.5.2012, secondo cui, in applicazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti di ordine generale ex 38 comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 (ora sostituito dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016), tali requisiti devono sussistere al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e non possono essere persi per tutto il periodo di espletamento del procedimento di evidenza pubblica e neanche nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il ricorso è stato quindi respinto: benché l'irregolarità contributiva sia stata accertata su una cifra irrisoria (anche se il G.A. non entra nel merito della valutazione della gravità di una violazione, valutazione che spetta all'Ente previdenziale), l'omessa/tardiva comunicazione dei pagamenti ha determinato legittimamente l'esclusione dalla gara.
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Sentenza