Tettoia o pergolato? C’è una bella differenza
La conferma dal Consiglio di Stato: tra le due tipologie di strutture c'è di mezzo il permesso di costruire.
All’ombra del pergolato si nasconde una tettoia, o addirittura una struttura completa. E “smascherare” l’inganno significa trovarsi davanti a un abuso edilizio, se il manufatto è privo di permesso di costruire e, addirittura, di autorizzazione paesaggistica, se la zona di pertinenza è vincolata.
Tettoia o pergolato? La differenza è nel permesso di costruire
È il caso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6594/2022, inerente l’appello contro l’ordine di demolizione di alcuni manufatti abusivi, comprendenti, tra gli altri, alcune pensiline in metallo con copertura e una struttura metallica, sempre con copertura, sulle quali sarebbe stato necessario il permesso di costruire, configurando delle “nuove costruzioni” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), punto e.1 – manufatti edilizi fuori terra del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia )e ferma la necessità della verifica della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Secondo l’appellante invece si era in presenza di pergolato, e quindi di pertinenza, non soggetta a permesso di costruire.
Caratteristiche del pergolato
Ricordiamo che un'opera può definirsi un pergolato quando si tratta:
- di un manufatto leggero;
- amovibile e non infisso al pavimento;
- non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura;
- avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare.
In altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quandorappresenti un’impalcatura di sostegno, facilmente amovibile e senza copertura.
Lo stesso Glossario delle attività di edilizia libera (D.M. 02/03/2018), nell’individuare gli interventi edilizi liberamente eseguibili senza permesso di costruire, descrive i pergolati come «strutture di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo».
Nel caso in esame, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato che non appare pertinente il richiamo all’ipotizzata configurabilità di un “pergolato”, né può essere considerata una pertinenza, considerato che, ai fini urbanistici ed edilizi, il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di:
- a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale;
- b) incidenza sul carico urbanistico;
- c) modifica all'assetto del territorio.
Abusi vanno considerati nel loro insieme e non frazionati
Infine la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia di un intervento abusivamente realizzato va condotta considerano la globalità delle opere, che non possono essere analizzate in modo atomistico. Non è ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi, all fine di dedurre la loro autonoma rilevanza, ma occorre verificare l’ammissibilità e la legalità alla luce della normativa vigente, dell’intervento complessivo realizzato”.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l’abusività delle strutture realizzate, non configurabili come pergolati
Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia
Documenti Allegati
Sentenza