Superbonus 110%: dal MIMS le regole per l’aggiornamento dei prezziari regionali
Dal MIMS le linee guida per garantire l’omogeneità dei prezzari regionali utilizzabili per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi di superbonus
È stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 13 luglio 2022, n. 215, con il quale sono state approvate le linee guida per la determinazione dei prezzari regionali.
Rete dei Prezzari regionali delle opere pubbliche
Il Decreto, che doveva essere adottato entro il 30 aprile 2022, era previsto dall'art. 29, comma 12 del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Prezzari utilizzati sia per le compensazione nel caso di lavori già aggiudicati, sia per le future gare che per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per i bonus edilizi. Le linee guida del MIMS contengono indicazioni specifiche in merito alla loro struttura e articolazione, alla metodologia di rilevazione, alle tempistiche per il loro aggiornamento e agli aspetti organizzativi per la gestione degli strumenti ed il coordinamento tra le Regioni, con la costituzione della Rete dei Prezzari regionali delle opere pubbliche.
La Rete avrà il compito di monitorati i prezzi di un elenco di materiali più rilevanti e di maggiore impiego, con l’obiettivo di garantire un efficace scambio informativo tra le stesse Regioni ed il MIMS, riducendo eventuali difformità, così da attivare un eventuale tempestivo monitoraggio infra-annuale dell’evoluzione dei costi dei materiali, in particolare in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei prezzi.
Prezzari e bonus edilizi: alcune incongruenze
Le linee guida del MIMS, nella sezione "4 -Ambito oggettivo di applicazione e validità" recita:
"Per gli interventi previsti all'articolo 119, commi 1 e 2 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e nel D.L. n. 157 del 11 novembre 2021 (decreto Antifrode) il Prezzario trova nei decreti stessi le regole del suo ambito di applicazione".
In realtà l'utilizzo dei prezzari regionali è previsto all'art. 13-bis del Decreto Rilancio che ne dispone l'applicazione per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute non solo per gli interventi di ecobonus ma anche per tutti quelli di sismabonus e per tutti i bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative di cui all'art. 121 dello stesso D.L. n. 34/2020.
La novità
Una novità rispetto alla maggior parte dei prezzari in vigore è l'invito presente nelle linee guida a redigere le voci di elenco prezzi in modo progressivo secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). La codifica potrà prevedere l’inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l’utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, delle voci di prezzo nei processi di gestione digitale della progettazione.
Tale metodologia di codifica potrà essere proposta e/o recepita anche in sede di elaborazione e revisione della norma UNI 11337.
Documenti Allegati
Decreto MIMS