Cessione crediti edilizi e concorso nella violazione: dubbi sugli indici del Fisco
Secondo l'Associazione Bancaria Italiana gli indici del Fisco sintomatici della falsità del credito sarebbero incoerenti con la normativa di rango primario
Quando la normativa è dubbia, sono gli Enti preposti al controllo a fornire le interpretazioni che guidano l'applicazione pratica dei principi chiave. Spesso, però, capita che alcuni principi possano essere interpretati da questi Enti valicando la ratio stessa della norma e con indicazioni restrittive che lasciano gli operatori ancora più confusi.
La responsabilità solidale e il concorso nella violazione: cosa prevede la norma
È quanto sta accadendo a seguito della pubblicazione della Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito "ulteriori chiarimenti" sulle detrazione fiscali del 110% e sull'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, previste dagli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Sta facendo molto discutere il paragrafo 5.3 della circolare dedicato all'attività di controllo e ai profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti. Responsabilità che "dovrebbero" essere definite all'interno dell'art. 121 del Decreto Rilancio, più specificamente nei commi da 4 a 7, presenti da sempre e che almeno fino al 22 giugno 2022 non hanno mai destato particolari preoccupazioni. In particolare:
- al comma 4 è previsto che:
- fornitori e cessionari rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto;
- l'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
- al comma 5 si dispone che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che sostengono direttamente le spese;
- al comma 6 si parla per la prima volta di "responsabilità solidale" ammettendo che il recupero dell'importo in caso di violazione è effettuato anche nei confronti di fornitori e cessionari in presenza di concorso nella violazione;
- al comma 7 si stabilisce che con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni per la cessione e il controllo dei crediti fiscali.
Cosa ha previsto l'Agenzia delle Entrate
Fin qui l'unico dubbio, che fino alla circolare n. 23/E/2022 non ha prodotto alcun effetto, è rimasto sul concorso nella violazione e su come e perché fornitori e cessionari debbano essere solidalmente responsabili di un credito sul quale esistono asseverazioni, attestazioni, visto di conformità e caricati sulla piattaforma cessioni dell'Agenzia delle Entrate che effettua tutti i controlli prima che possa essere ceduto.
La nuova supercircolare del Fisco ha, però, rimescolato nuovamente tutte le carte, aggiungendo alcuni "indici" di affidabilità fiscale che hanno messo tutti in allarme (soprattutto il sistema bancario). L'Agenzia delle Entrate conferma che in presenza di concorso nella violazione resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi. Contenuto il linea con quanto prevede la normativa.
Ciò che ha lasciato perplessi è la parte della circolare in cui si afferma che la sussistenza della diligenza (che protegge da eventuali responsabilità dei cessionari) è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all’operazione illecita e che la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta sulla base di alcuni indici:
- profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito;
- profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Suo primi il Fisco dispone che i cessionari debbano verificare:
- l'assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- l'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
- la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- l'incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- eventuali anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- la mancata effettuazione dei lavori.
Secondo il Fisco, qualora sia accertata la mancata diligenza del cessionario sulle suddette verifiche e sempre che venisse riscontrata una violazione all’origine del credito, potrebbe configurarsi il concorso nella violazione da parte del cessionario stesso.
Conclusioni
Il dubbio sul concetto di diligenza nella verifica dei profili oggettivi e soggettivi ha ulteriormente bloccato il mercato dei crediti edilizi, proprio nel momento in cui il Parlamento ha cominciato a discutere la riapertura e l'estensione di nuove regole a tutti i crediti presenti nella piattaforma cessioni del Fisco.
Da una parte abbiamo il Parlamento che apre a tutti i crediti presenti sulla piattaforma cessioni (anche prima dell'1 maggio 2022), dall'altra abbiamo la circolare del Fisco che lascia ampi margini di dubbio sul concorso nella violazione e poi la nota inviata dall'ABI.
Insomma, senza la pubblicazione urgente di una nuova modifica normativa che chiarisca meglio il concetto di responsabilità solidale (o la elimini definitivamente), il rischio è che anche una cessione infinita dei crediti fiscali non riuscirà a sbloccare una situazione di piena emergenza, soprattutto in un periodo di calma estivo a cui seguirà un mese di settembre molto caldo.