Agenzia delle Entrate: Zero canone TV per gli over 75
Coloro che già beneficiano dell’esenzione dal pagamento, se continuano a possedere i requisiti per l’esonero, non sono tenuti alla presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva
Ai cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito
annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila
euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio
(fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), di
essere esonerati dal pagamento del Canone Tv. Per ottenere
l’agevolazione, gli stessi devono presentare l’apposita dichiarazione
sostitutiva, disponibile sul sito dell’Agenzia con le relative
istruzioni di
compilazione, attraverso la quale si attestano il possesso dei
requisiti.
In particolare, la scadenza riguarda coloro che intendono fruire
del beneficio, per la prima volta, in relazione al secondo semestre
dell’anno (sempre che il compimento del settantacinquesimo anno
d’età sia è avvenuto nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il
31 luglio). L’esonero abbraccia l’intero anno solo se i 75 anni
sono scoccati entro il 31 gennaio dello stesso anno.
Dichiarazione sostitutiva
Con la dichiarazione sostitutiva, l’interessato attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 244/2007, che ha introdotto l’agevolazione, relativamente ai dati anagrafici e di residenza, al numero di abbonamento alla Rai, nonché all’indicazione dell’anno per cui si chiede l’esonero. Inoltre, il contribuente deve comunicare se è coniugato o meno. Nel primo caso, deve indicare il codice fiscale del coniuge convivente e dichiarare che la somma dei redditi “coniugali”, nell’anno precedente, non ha superato la soglia di reddito massima fino alla quale è riconosciuta l’agevolazione.
Apparecchi ubcati fuori dalla residenza
L’agevolazione spetta per uno o più apparecchi presenti nell’abitazione di residenza, è invece esclusa nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
Già beneficiari dell'agevolazione
Coloro che già beneficiano dell’esenzione dal pagamento del Canone Tv, se le condizioni di esonero permangono, non sono tenuti alla presentazione di una nuova dichiarazione. Se, invece, i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva svaniscono, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario comunicare la variazione dei presupposti nella sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva.
Potenziali esonerati
Per i potenziali esonerati, che versano il canone direttamente
in bolletta, è sempre possibile effettuare il pagamento parziale
della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando
eventuali rate di canone Tv non dovute a seguito della
presentazione della dichiarazione sostitutiva.
I cittadini che hanno pagato, pur essendo in possesso dei
requisiti, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di
rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto
all’esenzione.
In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la
bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver
presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei
requisiti, utilizzando lo specifico modello che può essere
trasmesso anche online – indicando la causale 1.
Dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva può, alternativamente, essere spedita a mezzo servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all’Agenzia delle entrate – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino, allegando la copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate sul territorio; oppure trasmessa, dopo essere stata firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.