Comproprietà e permesso di costruire, ci vuole l’ok di tutti i proprietari
Tar Sardegna: il singolo proprietario non è legittimato a chiedere il titolo abilitativo senza il consenso degli altri
La comproprietà di un terreno oppure di un immobile può diventare decisamente un problema, quando si voglia procedere con lavori di ristrutturazione o costruzione. Lo dimostra la sentenza n. 398/2022 del Tar Sardegna, I sez., inerente il ricorso contro l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire.
Comproprietà, chi deve chiedere il permesso di costruire?
L’intervento, consistente nella creazione di due tettoie all’interno di un’azienda agricola, era stato richiesto da uno dei titolari dell’impresa, che aveva dichiarato di essere proprietario dei terreni senza specificare la presenza di eventuali comproprietari. A seguito della segnalazione da parte di una comproprietaria, il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire per mancanza di legittimazione alla domanda, dato che il richiedente non aveva piena disponibilità degli immobili interessati dai lavori.
Di fatto, l’autorizzazione è stata annullata sia perché l’area di intervento era risultata non di esclusiva proprietà, ma in comunione tra diversi eredi, sia perché essa era stata concessa sul presupposto di un’errata dichiarazione di disponibilità dell’immobile. Diversamente, l’amministrazione avrebbe richiesto il necessario assenso degli altri comproprietari.
Comproprietà e permesso di costruire: le disposizioni del Testo Unico Edilizia
Sul punto, il giudice ha ricordato quanto disposto dall’art. 11 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), ovvero che
- il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo;
- nel caso di comproprietà del bene, tale disposizione va interpretata nel senso che il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio è colui che ha la totale disponibilità del bene, intesa come intera e non solo parziale proprietà dello stesso: “non può, infatti, riconoscersi legittimazione al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile, e ciò per l'evidente ragione che diversamente considerando il contegno tenuto da quest'ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento”;
- la domanda di rilascio di titolo edilizio deve, quindi, provenire congiuntamente da tutti i soggetti che vantano il diritto di proprietà sull'immobile;
- il comproprietario è singolarmente legittimato solo con l'avallo, esplicito o implicito degli altri, così che “In carenza di tale situazione, il titolo edilizio, volto alla realizzazione o al consolidamento dello stato realizzativo di operazioni incidenti su parti non rientranti nell'esclusiva disponibilità del richiedente, non potrà essere né richiesto, non avendo il soggetto titolo per proporre la relativa istanza, né, ovviamente, rilasciato, non sussistendo i presupposti per l'emissione dello stesso”.
Di conseguenza, dato che il permesso di costruire è stato illegittimamente rilasciato sul presupposto della dichiarazione del ricorrente in merito alla “proprietà” dell’immobile – da intendersi, in difetto di ulteriori precisazioni, esclusiva - e senza invece il necessario assenso degli altri proprietari, il Comune lo ha correttamente annullato in autotutela.
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Sentenza