Il progetto è infedele? Permesso di costruire annullato
La conferma del Consiglio di Stato: legittimo l’annullamento in autotutela se il Comune rileva delle difformità tra progetto e realizzazione
La falsa rappresentazione di un progetto e dello stato dei luoghi può costare cara e, come minimo, determina l’annullamento del permesso di costruire. Per arrivare naturalmente alla demolizione, nel caso in cui le opere siano già state realizzate. Ne è prova la sentenza n. 7502/2022 del Consiglio di Stato, con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno confermato l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire e l’ordinanza di demolizione ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) emanati da un’Amministrazione Comunale, per la costruzione di un sottotetto, balconi e la ristrutturazione edilizia su un fabbricato.
Progetto falso e permesso di costruire: la sentenza del Consiglio di Stato
A seguito di alcune segnalazioni, il Comune aveva accertato che i proprietari avevano presentato un progetto falso, annullando così il titolo edilizio. In particolare, non era stata segnalata la presenza di un’altra proprietà che determinava di fatto un progetto elaborato in violazione delle distanze minime. Non solo: alcune opere, consistenti nell’ampliamento di due livelli e nella realizzazione di alcuni balconi, erano in realtà già state fatte da tempo.
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato il giudizio di primo grado: secondo il TAR, se le opere, oggetto del titolo ad aedificandum, fossero state già legittimate, in forza di titoli pregressi, allora la richiesta di un nuovo permesso di costruire risultava irragionevole; oppure se non lo erano, non aveva senso richiamare titoli pregressi che, evidentemente, non erano sufficienti a renderle legittime.
Permesso di costruire: onere della prova dell'istante
Sulla questione, il Consiglio ha ribadito che chi presenta una istanza di autorizzazione ad aedificandum ha l’onere di accludere dati, documenti e misurazioni idonei a dare esatta contezza della situazione dei luoghi con la conseguenza che, ove invece fornisca dati incompleti, non rispondenti alla superficie e al volume impegnati dalla progettata edificazione e comunque tali da fornire una errata rappresentazione dello stato dei luoghi, l'Amministrazione legittimamente interviene sul piano dell'autotutela e annulla d'ufficio il titolo abilitativo già rilasciato.
Di conseguenza, è corretta la conclusione dell’amministrazione comunale per cui le accertate difformità e violazioni costituiscono elementi sufficienti a sostenere l’annullamento in autotutela.
Distanze legali e abusi edilizi
Non solo: la disciplina in materia di distanze legali si applica a prescindere dalla eventuale abusività degli edifici coinvolti. Spiegano i giudici che “è irrilevante ai fini dell'ottemperanza alle norme relative alle distanze tra immobili l'eventuale carattere abusivo dell'edificio preesistente, poiché esso costituisce comunque un'opera materiale, da considerare in quanto tale in sede di rilascio della concessione edilizia per il nuovo edificio”.
Usucapione e permesso di costruire
Infine, la sentenza affronta il tema della presunta usucapione di un’area su cui sono stati realizzati quelli che si sono configurati come abusi edilizi. In proposito, il Consiglio ha ribadito che “per conseguire un titolo edilizio, non è sufficiente dichiarare di aver posseduto con animus possidendi un immobile per un periodo ultraventennale, per dimostrarne la titolarità ex art. 11 del d. P. R. 380/2001, ma è necessario che l’usucapione nelle sue componenti soggettive ed oggettive venga accertata, e dichiarata, in sede giudiziale.
Questo perché “Ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, per cui l'interessato è tenuto a fornire al Comune la prova del suo diritto, mentre l'ente non deve svolgere sul punto verifiche eccedenti quelle richieste dalla ragionevolezza e dalla comune esperienza, in relazione alle concrete circostanze di fatto; pertanto, grava sull'Amministrazione l'obbligo di verificare l'esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento, ma non già di risolvere i conflitti tra le parti private in ordine all'assetto dominicale dell'area interessata, di tal che il richiedente che sostiene di essere proprietario per usucapione dell'area interessata, senza fornire prova adeguata, non può vantare titolo per richiedere un permesso di costruzione, né la semplice instaurazione di un giudizio per l'accertamento dell'usucapione soddisfa a tale presupposto”.
Sul punto , il ricorrente non era in grado di depositare, a comprova della correttezza del titolo abilitante da essa invocato, alcun atto di acquisto (o sentenza di usucapione) dal quale emergesse la conferma della proprietà dell'area.
L’appello è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire.
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Sentenza