Fotovoltaico, modello unico semplificato per impianti fino a 200 kW
Firmato il decreto che recepisce quanto previsto dal D.L. Energia. Nessun permesso o autorizzazione: adesso l'installazione degli impianti è edilizia libera
È stato firmato dal Ministro per la Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, il Decreto attuativo che recepisce il D.L. n. 17/2022 (cd. “Decreto Energia” o “Decreto Bollette”), convertito con legge n. 34/2022, che all’art. 10 ha esteso la procedura semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 50 kW anche a impianti di potenza fino a 200 kW.
Fotovoltaico, procedura semplificata estesa a impianti fino a 200 kW
Fino ad ora, il modello unico semplificato previsto con il D.Lgs. n. 191/2021, attuativo della Direttiva RED II, è stato utilizzato per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 50 kW. Adesso la procedura potrà essere utilizzata anche per impianti fino a 4 volte più potenti, con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica.
Con il Decreto Energia, gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici o strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, di potenza fino a 200 Kw, sono stati classificati come interventi di edilizia libera (art. 9). Questo significa che non è più necessario chiedere permessi e autorizzazioni, ma unicamente presentare il modello unico semplificato, le cui condizioni e modalità di utilizzo sono appunto definite nel nuovo decreto del MITE.
Cosa prevede il modello unico semplificato per impianti fotovoltaici
In particolare, il modello unico consente di accedere a una procedura online semplificata, razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, gestori di rete e Gse. Esso va utilizzato per realizzare, modificare, potenziare, connettere ed utilizzare impianti con le seguenti caratteristiche:
- situati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo;
- realizzabili con lavori semplici;
- per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia al Gse.
Il modello va compilato e trasmesso al proprio gestore di rete che effettua le verifiche e, in caso di esito positivo, avvia automaticamente l’iter di connessione alla rete.
Semplificazione anche per edifici vincolati e centri storici
Novità importanti anche per gli edifici nei centri storici sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio): anche in queste aree sarà possibile installare impianti solari fotovoltaici utilizzando il modello unico semplificato, a condizione che i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti panoramici. La procedura semplificata non si applica agli impianti installati in aree o immobili di notevole interesse pubblico. In questo caso darà necessaria l’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente.
Infine, la procedura abilitativa semplificata si applica anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, oltre che a impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative e distanti non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Va presentata invece la DIA in caso di impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti situati in aree o in cenrri urbani non sottoposti a tutela e per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.