Realizzazione soppalco interno, ci vuole autorizzazione sismica?
Il Consiglio di Stato ricorda la distinzione tra interventi rilevanti e non rilevanti, ai sensi dell’art. 94-bis del Testo Unico Edilizia
L’autorizzazione sismica non è un titolo edilizio sempre necessario, se gli interventi relaizzati rientrano tra quelli di minore entità, come identificati dall’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Lo spiega il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6835/2022 che ha confermato quanto stabilito in primo grado dal TAR Napoli in relazione a un intervento di trasformazione di un lastrico solare in terrazzo con realizzazione di un soppalco interno.
Autorizzazione sismica, quali interventi sono esenti?
Secondo la parte ricorrente, vicina di casa dei soggetti che avevano realizzato le opere, gli interventi realizzati avrebbero compromesso la staticità dell’edificio e avrebbero dovuto essere legittimati previo rilascio di autorizzazione sismica dalle Amministrazioni competenti, che non soltanto non lo avevano fatto, ma non avevano neanche fornito una risposta alla segnalazione inviata.
Il Consiglio di Stato non è stato dello stesso avviso. In riferimento all'interesse a ricorrere, Palazzo Spada ha ricordato quanto stabilito in Adunanza Plenaria con sentenza n. 22/2021, secondo cui “nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato”.
Ciò significa che l’iniziativa intrapresa con l’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi deve sottintendere una precisa utilità in capo al ricorrente in caso di pronuncia caducatoria, in grado di estendere la sua portata applicativa anche al caso di azione contro il silenzio dell’Amministrazione competente.
In questo caso, la ricorrente ha illegittimamente incolpato l'Amministrazione di inadempimento alla richiesta, che ha semplicemente esercitato il silenzio rifiuto.
Autorizzazione sismica: gli interventi rilevanti e non rilevanti
Per quanto riguarda l’autorizzazione sismica, i giudici del Consiglio hanno ribadito che non sono emersi elementi sufficienti che denotino che l’intervento edilizio descritto necessiti della previa autorizzazione sismica e hanno richiamato lo stesso art. 94-bis del Testo Unico Edilizia, il quale prevede l’obbligo della preventiva autorizzazione sismica solo per gli interventi definiti “rilevanti”.
Al comma 4 si conferma infatti che “Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c)”.
Non solo nella CTU è stato precisato che non si rinvenivano elementi come particolari e/o evidenti segnali fessurativi indicatici di una sofferenza della struttura muraria e di una compromissione della staticità dell’edificio, ma la stessa consistenza delle opere escludeva la possibile ricaduta dell’intervento sull’equilibrio statico del fabbricato. La trasformazione del lastrico solare in terrazzo e soppalco interno è stata infatti realizzata senza materiali cementizi, utilizzando solo legno e ferro battuto. Non essendo descritte parti in cemento che, per il loro peso specifico, possono verosimilmente incidere sull’assetto strutturale del fabbricato, l’intervento rienta tra quelli “non rilevanti” e quindi non soggetti ad autorizzazione sismica.
Di conseguenza, l'appello è stato respinto, sia per la legittimità del silenzio rifiuto dell'Aministrazione a rispondere alla segnalazione sia perché l'intervento non necessitiva di autorizzazione sismica.
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