Detrazioni per ristrutturazione edilizia: cosa succede in caso di incapienza fiscale?
Se non si sono percepiti redditi e non si presenta la dichiarazione, le detrazioni si perdono? Ecco la risposta del Fisco
Cosa succede nel caso in cui non si posseggano redditi e non si presenta il 730? Le detrazioni relative a spese di ristrutturazione edilizia sostenute in anni precedenti vanno perse oppure no?
La questione è stata posta da un contribuente a FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, specificando che nel 2021, in assenza di redditi e quindi di obbligo a presentare la dichiarazione, non ha potuto usufruire della detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2020. Non essendo più incapiente, può invece indicare tali spese nella dichiarazione dei redditi 2022?
Spese per ristrutturazione edilizia: le detrazioni previste
Ricordiamo che l’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico Edilizia) prevede una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute per interventi di ritrutturazione edilizia fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tale detrazione è stata elevata, per spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021, al 50% con un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, oppure, ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optareN
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. “sconto in fattura”);
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Incapienza fiscale, le detrazioni si perdono? La risposta del Fisco
Cosa succede però in caso di incapienza in un anno di imposta? Sul punto il Fisco ha richiamato la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, nella quale, come in altri provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, è stato specificato che, qualora un contribuente, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d’imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l’agevolazione, può, comunque, usufruire della detrazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente.
Nel caso specifico, il contribuente che ha sostenuto le spese nel corso dell’anno 2020 e non ha presentato nel 2021 la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, può richiedere l’agevolazione relativamente alla seconda rata, presentando il modello dichiarativo per l’anno 2021 e indicando il numero della rata (2) nell’apposito campo.
Documenti Allegati
Circolare