Vetrate panoramiche e Decreto Aiuti-bis: proposte modifiche al Testo Unico Edilizia
Un emendamento al ddl di conversione del Decreto Aiuti-bis chiede di inserire l'installazione di vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera
Sembra quasi ispirata alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 7024/2022, con cui Palazzo Spada ha ritenuto che l’installazione di Vetrate Panoramiche (VEPA) costituisce un intervento soggetto a permesso di costruire, la recente proposta di emendamento – rubricata 33.0.6° - fatta in sede di DDL di conversione del D.L. Aiuti-bis.
Installazione Vetrate Panoramiche: proposta di modifica del Testo Unico Edilizia
Il testo, a firma dei senatori Lannutti, Sbrana, Angrisani, Giannuzzi, Dessì, Granato, Di Nicola, La Mura, Nugnes, Lezzi propone, dopo l’art. 33, l’inserimento dell’art. 33-bis “Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili”, con il seguente testo:
- 1. All'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera
b, è inserita la seguente:
- 'b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche''».
Edilizia libera: interventi ammessi
Sostanzialmente, con il nuovo articolo, l'installazione di Vetrate Panoramiche sul balcone verrebbe considerata come attività edilizia libera, non soggetta a permesso di costruire.
Ricordiamo che l’art. 6 del Testo Unico Edilizia riguarda appunto l’attività di edilizia libera, ricomprendendo tutti gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo, ovvero:
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
- e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Vetrate panoramiche: la modifica proposta nel DDL di conversione del DL Aiuti-bis
L’introduzione della lettera b-bis porterebbe quindi un’importante innovazione, oltre che un chiarimento non da poco sull’installazione, a volte controversa, delle vetrate panoramiche. Proprio sulla sentenza n. 7024/2022 del Consiglio di Stato, è intervenuta l’Associazione ASSVEPA - Associazione Italiana Vetrate Panoramiche amovibili a risparmio energetico.
Con una lettera inoltrata alla nostra redazione, il Presidente Nazionale dell'Associazione, dott. Vito Chirenti, ha precisato che le VEPA non rappresentano alcun aumento di cubatura diversamente da quanto ritenuto da Palazzo Spada, ma soltanto “un cuscinetto termico che riduce di circa la metà le dispersioni del calore e fa risparmiare il 50% sui costi di riscaldamento, senza creare nuova volumetria, modificare la destinazione d’uso e senza modificare le linee architettoniche e edili preesistenti”.
La votazione sul DDL intanto è slittata al 13 settembre: dovremo quindi attendere almeno fino a martedì per sapere se la norma verrà o meno approvata.