Realizzazione seminterrato: ci vuole l’autorizzazione sismica
Consiglio di Stato: iIn mancanza del titolo abilitativo, l’ordine di demolizione è legittimo e ha natura vincolata
L’ampliamento di un seminterrato comporta, oltre al permesso di costruire, anche la richiesta di autorizzazione sismica, quando eseguito in zona classificata a rischio sismico.
Ampliamento volumetrico senza autorizzazione sismica: la sentenza del Consiglio di Stato
Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7744/2022, ha confermato l’ordine di demolizione di diverse opere abusive, comprendenti, tra le altre, l’ampliamento del piano interrato di un immobile residenziale, la trasformazione di un portico in veranda e l’installazione di due strutture per il ricovero auto e camper.
Secondo i ricorrenti, ai sensi dell’art. 6 della L.R. Lazio N. 21/2009 (cd. “Piano casa”), gli interventi sarebbero stati eseguibili solo con DIA e senza permesso di costruire, ragion per cui gli ordini di demolizione erano illegittimi.
Il TAR aveva già respinto il ricorso precisando che le disposizioni del “piano casa” previste dalla legge regionale Lazio n. 21/2009 non erano applicabili, in quanto esse presuppongono l’esistenza di opere autorizzate; in questo caso mancava l’autorizzazione prima dell’esecuzione delle opere edilizie, con conseguente inapplicabilità dei benefici previsti. Inoltre, in riferimento alla sanatoria, il Giudice, ha specificato che in tema di “piano casa” non è applicabile la procedura di accertamento di conformità di cui all’art.36 del T.U. sull’edilizia.
Ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato
Anche il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Come emerso dagli atti e dai verbali di sopralluogo del Comune, sono state accertate diverse opere costruite in assenza di qualsiasi titolo abilitativo per cui, contrariamente all’assunto degli appellanti, il TAR ha correttamente rilevato che l’ordine di demolizione era adeguatamente motivato e che “in materia di illeciti edilizi l’apporto partecipativo del privato deve ritenersi privo di utilità, stante il preminente interesse dell’amministrazione procedente al ripristino immediato della legalità violata". L’ordinanza di demolizione e il verbale specificano infatti il contrasto delle opere costruite in area ricadente in zona sismica 3, assoggettate al regime autorizzativo, di cui all’art. 3, comma primo, lett. e.1) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per cui integrano gli estremi dell’illecito edilizio.
Ricorda infine Palazzo Spada che l'attività di repressione degli abusi edilizi attraverso l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati nella misura in cui la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare un esito differente.
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Sentenza