Cessione crediti edilizi: il Fisco sull'acquisizione da parte di soggetti non residenti
L'Agenzia delle Entrate risponde sulle modalità di compensazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) con crediti agevolativi acquisiti da un soggetto non residente
Una società non residente in Italia quali modalità può utilizzare per compensare i crediti edilizi acquistati ai sensi dell'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)?
Acquisto e utilizzo crediti edilizi: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
Ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 453 del 13 settembre 2022 che entra nel merito delle Modalità di compensazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) con crediti agevolativi acquistati ai sensi del Decreto Rilancio da parte di un soggetto "non residente".
Un'importante domanda posta da una società con sede legale all'estero che intende acquisire, a mezzo di "cessione del credito", alcuni crediti di imposta agevolativi, come previsto dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In quanto soggetto passivo dell'imposta sulle transazioni finanziarie, sebbene fiscalmente non residente in Italia, l'istante ha riferito che
«l'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara ha confermato all'Istante, via e-mail, di poter adempiere agli obblighi relativi all'Imposta sulle Transazioni Finanziarie utilizzando il codice fiscale originariamente attribuito alla stabile organizzazione» - liquidata a fine 2021 - e, quindi, «anche alla luce delle indicazioni già fornite dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello 11 settembre 2020, n. 347, l'Istante provvede direttamente al versamento dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie mediante modello F24, utilizzando quindi il codice fiscale rimasto attivo successivamente alla liquidazione della relativa branch italiana e chiusura della relativa posizione IVA».
Le modalità di utilizzo dei crediti
Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Fisco ha ammesso la possibilità che l'istante proceda all'autonoma attivazione del proprio cassetto fiscale, avvalendosi del codice fiscale già attribuito alla stabile organizzazione cessata, anche al fine di effettuare la compensazione dell'ITF con i crediti agevolativi da acquisire, in base all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a mezzo di "cessione del credito".
In alternativa, è consentito all'istante di avvalersi, al medesimo fine, della figura del rappresentante fiscale, appositamente da individuare - come previsto dall'articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012 e dall'articolo 19, comma 7, del decreto 21 febbraio 2013 - tra i sostituti d'imposta di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
In assenza di una preclusione normativa, l'istante può scegliere di nominare anche, quale rappresentante fiscale, la stabile organizzazione italiana di un'altra società del medesimo gruppo. Il rappresentante fiscale - che «risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente», per i versamenti derivanti dall'applicazione dell'imposta - può limitarsi a comunicare la propria nomina all'apposito indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia delle entrate, non essendo tenuto a richiedere contestualmente l'attribuzione del codice fiscale per l'istante rappresentato, già in possesso di quello attribuito alla stabile organizzazione cessata.
In ragione della nomina ricevuta e comunicata all'Agenzia delle entrate, il rappresentante fiscale è, quindi, responsabile del versamento dell'imposta al pari dell'istante, soggetto passivo cui si sostituisce, e, pertanto, è titolato a richiedere l'attivazione del cassetto fiscale per conto del soggetto rappresentato, cui potrà direttamente accedere al fine di procedere al versamento dell'ITF anche per il tramite della compensazione con i crediti agevolativi da acquisire, in base all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a mezzo di "cessione del credito".
Le procedure
Dal punto di vista procedurale, con riferimento all'acquisizione e all'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta da parte della società istante, nella comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione dei crediti, da effettuarsi secondo le disposizioni vigenti, dovrà essere indicato come cessionario il codice fiscale della società istante. Ciò determinerà il caricamento dei crediti sull'apposita Piattaforma accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia, a disposizione della società istante.
La società istante dovrà, quindi, accedere alla suddetta Piattaforma, al fine di accettare i crediti d'imposta ricevuti e, per certe tipologie di crediti, comunicare anche l'opzione per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione per il pagamento dell'ITF e di eventuali altri debiti della società istante, il modello F24 dovrà essere obbligatoriamente inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel/Fisconline). Il modello F24 non potrà essere presentato tramite i servizi telematici bancari e postali (es. home banking), in quanto viene utilizzato in compensazione un credito d'imposta soggetto al controllo preventivo di capienza rispetto al plafond disponibile in capo al soggetto titolare del credito stesso (la società istante, nel caso di specie).
Nel dettaglio, il modello F24 potrà essere compilato e inviato secondo due modalità alternative:
- nel modello F24 viene indicato esclusivamente il codice fiscale della società istante (debitrice dell'ITF e titolare dei crediti d'imposta compensati); il modello F24 potrà essere inviato direttamente dalla società istante, oppure tramite un intermediario incaricato (es. commercialista, CAF). Per l'addebito dell'eventuale saldo a debito del modello F24 (pari alla differenza tra debiti pagati e crediti compensati) dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato alla società istante;
- il modello F24 viene inviato dal rappresentante fiscale della società istante e quindi nel modello F24 sono indicati due codici fiscali. In particolare, come "primo" codice fiscale (il codice fiscale del contribuente) viene indicata la società istante e come "secondo" codice fiscale (codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare) viene indicato il codice fiscale del rappresentante fiscale, unitamente al codice identificativo "72". Il modello F24 potrà essere inviato direttamente dal rappresentante fiscale, oppure tramite un intermediario incaricato (es. commercialista, CAF). Per l'addebito dell'eventuale saldo a debito del modello F24 dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato al rappresentante fiscale.
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Risposta