Superbonus 110%: excursus normativo di un'odissea senza fine
L'odissea normativa degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che hanno messo in piedi il superbonus e la cessione del credito
Ormai noto per determinati interventi di edilizia privata si possa fruire delle agevolazioni fiscali il cui riferimento va ricondotto all’incentivo “più vantaggioso” e più ricercato, anche a costo di tralasciare il fine principale ottenuto al termine dei lavori, ovvero l’involucro edilizio che si contraddistingue per essere “entrato in possesso” di determinate caratteristiche dal punto di vista energetico, anti – sismico e del suo recupero.
Siamo in trattazione al cd. “Decreto Rilancio”, il provvedimento modificato ed integrato dal legislatore costantemente, ovvero gli articoli 119, 121 ed il successivo 122-bis del decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.21 alla Gazzetta Ufficiale n.128, convertito, con modifiche, dalla Legge n.77 del 17/07/2020 (S.O. n.25 in G.U. n.180 del 18/07/2020).
Con gli originari introdotti articoli 119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” e 121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” attraverso fasi, condizioni e prescrizioni è stata disciplinata la fruizione del bonus edilizio, meglio conosciuto con la dizione “Superbonus 110%” per le spese sostenute a partire dall’1/07/2020 sino a scadenze differenziate sia in dipendenza dei requisiti oggettivi, l’immobile, che dei requisiti soggettivi, il beneficiario.
Sin dalla prima lettura del testo degli articoli de quò si poté subito desumere esso si conformasse parte integrante e sostanziale alla normativa settoriale previgente, nel criterio ricercato dal legislatore che già nel contenuto dell’articolo 119 prende forma dalla prima condizione con la quale disposto l’obbligo a scindere le categorie degli interventi effettuabili, tra i cd. “trainanti” in abbinamento ad ulteriori altri definiti “trainati”, questi ultimi, inderogabilmente, da realizzare nell’arco temporale durante il quale eseguiti i primi, pena la perdita dell’agevolazione nella misura potenziata del 110%.
Con l’articolo 121 per i realizzati interventi si ha la trattazione circa le opzioni alternative alla detrazione, riconosciute nella facoltà del contribuente nel poter optare per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito, previste anche per il Bonus Facciate di cui ai commi da 219 a 224 della Legge 160/2019 e ss.mm. ed ii., non compreso tra gli interventi effettuabili ai sensi dell’articolo 119.
Le disamine
A distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore del decreto sono state numerose e continue le mutazioni al processo Superbonus 110%, riguardando vincoli ed imposizioni già varati con i citati articoli 119 e 121, maggiormente avvalorate con il successivo introdotto articolo 122 – bis “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, con l’introduzione di precisi vincoli, a tal punto da permettere la considerazione il provvedimento sia assimilabile, per certi versi, alla struttura di un “Vademecum dell’operatore”, nel quale si scorge lo sviluppo sequenziale, per certi versi anche illogico.
Le modifiche al testo intervengono subito dopo la legge di conversione aprendo l’avvio alle prime “pause” sull’operato di professionisti ed imprese, ciò nonostante progredivano le procedure susseguendosi parecchi cantieri, seppur, bisogna rammentare, si instauravano difficoltà per lo scarseggiare della manodopera disponibile, oltre che per il rincaro dei costi dei materiali con incremento di circa il 30%, a cui si deve aggiungere anche il difficile loro reperimento entro tempistiche consuete che videro ordinativi evasi in un periodo non inferiore a quattro mesi.
Queste ultime criticità venivano accresciute da un ulteriore aspetto, estraneo ai provvedimenti normativi, conducente alla condizione “sfavorevole” per il normale prosieguo dei lavori, considerato che dal mese di luglio 2020 si generava la problematica legata alla disponibilità delle stesse imprese e General Contractors che non riuscivano più ad appaltarsi nuovi interventi per averne tanti altri in corso che, come vedremo più avanti, spesso non furono portati a termine regolarmente ed entro i limiti temporali concessi per la fruizione del Superbonus.
A prescindere da una certa ordinarietà degli eventi anzi citati, si ebbe un reale primo blocco all’andamento del processo Superbonus con il decreto Legge n.157 del 12 novembre 2021 “Decreto antifrode”, entrato in vigore lo stesso 12 novembre fino al successivo 30 dicembre, per intervenuta abrogazione operata dalla Legge di Bilancio 2021, nel cui testo venne, però, trasfuso.
Pragmaticamente con il decreto antifrode germina l’interdizione al mercato della cessione del credito, giustificata dal legislatore con la motivazione di dover eliminare le truffe nel settore dei bonus edilizi, nonostante, giusta documentazione probatoria, queste non fossero ascrivibili totalmente al Superbonus, bensì alle agevolazioni previgenti, in particolare al Bonus Facciate.
Ciò che effettivamente emerge ancora ad oggi, principalmente per il susseguirsi di emanati decreti sempre più restringenti, è il mancato avvio di nuovi cantieri a cui associare, con tenore ben più grave, l’interruzione di numerosi interventi in corso d’opera da parte degli appaltatori per la quasi impossibilità a recuperare le somme derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura al committente, lo stesso dicasi per le figure professionali.
Blocco incardinatosi anche per i committenti, quali beneficiari, che effettuando i regolari pagamenti in numerose casistiche non hanno ottenuto il buon esito della cessione.
Tornando alle figure tecniche impegnate nei procedimenti Superbonus ne divengono criticità se considerato che buona parte possa recuperare gli onorari tramite la cessione solo limitatamente a lavori effettivamente realizzati, unico caso nel quale le parcelle professionali possono essere detratte, ciò, tradotto in termini pratici, vuol dire che per interventi non eseguiti, per il mancato avvio dei cantieri conformati “sulla carta”, seppur prestata regolare attività professionale le somme dovranno essere saldate ad onere del committente.
Riepilogando lo stato di fatto emerge che fino al mese di dicembre 2021 il legislatore sembra aver voluto promuovere una “partenza facilitata” per la fruizione del bonus, comprova sono i primi provvedimenti quali il Decreto Semplificazioni 76/2020 relativamente al tema della ristrutturazione edilizia, ma soprattutto il Decreto Semplificazioni – bis, 77/2021, introduttivo del titolo abilitativo, che definirei non totalmente a carattere “edilizio”, qual’è la Cila Superbonus, e di un alleggerimento al procedimento in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di cui al d.P.R. 380/2001.
Insieme alle difficoltà, però, il Superbonus ha continuato a progredire, è stato ed è oggetto di approfondimento meticoloso da un numero notevole di professionisti, è stato ed è ambito dal beneficiario finale, chiediamoci perché.
La risposta è semplice, il legislatore interveniva con decreti legge abbastanza favorevoli, come prima citati, con successivi provvedimenti di proroga di cui alla Legge di Bilancio 2021 ed al decreto Legge 59/2021, con subordine, però, all’approvazione da parte della Commissione dell’Unione Europea e che per concretizzarsi fecero giungere al mese di luglio 2021.
Il contesto edilizio si mostrava corredato da difficoltà rientranti nell’ordine del comune, adeguandosi con logica predisposizione e fiducia verso il risultato ultimo, ma ignari dell’evoluzione normativa stringente e non democratica.
Tenuto conto nell’agevolazione 110% si è mobilitato un campo vario ed impegnativo tanto da essere arricchito dai numerosi apporti dell’Agenzia delle Entrate attraverso Guide, Circolari, Risoluzioni e Risposte ad Interpelli, dell’ENEA, del MISE, del MEF, criticità a parte, si è ampliata la platea del mondo del lavoro in tutti quei settori legati ad esso legati, soffermandoci sull’espressione “verso il risultato finale” si deve, quindi, mirare a tenere conto del fine principale della norma, quali il recupero del patrimonio edilizio esistente e le opere per la riqualificazione energetica degli involucri edilizi esistenti.
Ripercorrendo, difatti ed ancora, normativa nazionale e comunitaria, in particolare il decreto Legislativo 48/2020, quale attuazione della Direttiva 844/2018 U.E. inerente la prestazione energetica degli edifici, intervenuta a modifica del decreto legislativo 192/2005, in particolare definendo i criteri per la strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare, si ha ulteriore riscontro circa la dizione “verso il risultato finale”, purtroppo non così letta ed interpretata in molteplici casi.
Attraverso una analisi oculata dei vari profili costituenti l’iter “tortuoso” del “Procedimento Superbonus e Bonus diversi” si riscontrano “peripezie legislative e provvedimentali” nate si di un testo normativo al quale, spesso, attribuito essere stato mal formulato, seppur così non è, lo abbiamo accennato aperto il presente testo, la norma in questione si conforma secondo passaggi ordinati e risulta incrementata dalle numerose riconduzioni ad altri provvedimenti, non è negabile abbia un contenuto corposo e, per certi versi, poco comprensibile se non da esperti settoriali, di certo la semplice sua lettura restituisce il “processo centodieci per cento”.
Come anticipato correda la disposizione normativa il quadro composto da provvedimenti attuativi e modificativi, trattare il Superbonus oggi ammette affermare di avere tra le mani uno strumento innovativo e spregiudicato, interessante ed impegnativo, che apre ad incertezze e criticità.
Ripercorriamo in ordine temporale le variazioni
Sotto forma metaforica abbinata al settore tecnico potremmo scindere “varianti” per modifiche di piccola entità e “variazioni essenziali” per quelle altre che, senza dubbio alcuno, hanno reso il percorso sinuoso, intensificato l’entità delle prestazioni professionali e comportato notevole aggravio ai punti di domanda, nonché alle criticità ed alle revisioni progettuali “obbligate” per le quali l’impiego di tempo è stato sottratto ad altri non meno importanti impegni.
Decreto Legge n°76 del 16/07/2020, cd. “decreto Semplificazioni”
Rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, entrato in vigore il successivo 17 luglio e convertito, con modifiche, dalla Legge n° 120 dell’11/09/2020, nel testo dell’articolo 10, al comma 3 dispone ciascun condomino possa realizzare a proprie spese gli interventi finalizzati al superamento ed all’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 2 della Legge 13/1989, nonché all’articolo 119 del Decreto Rilancio, ovvero le opere riguardanti le parti comuni degli edifici plurifamiliari seppure entro i limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile.
Rammentiamo le stesse lavorazioni ai sensi dell’articolo 16 - bis del d.P.R. 917/1986, T.U.I.R., sono detraibili nella misura del 50%, sempre limitatamente agli immobili residenziali ed alle loro pertinenze.
Decreto Legge n°104 del 14/08/2020, cd. “decreto Agosto”
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, entrato in vigore il giorno seguente la pubblicazione in G.U., convertito, con modifiche, dalla Legge n° 126 del 13/10/2020, apporta nel testo dell’articolo 119 diverse addizioni, vediamo quali:
- comma 1 - bis, primo periodo: esplicazione della dizione “accesso autonomo dall’esterno” relativamente alle unità immobiliari ricadenti ricadenti in edifici plurifamiliari, definendolo: “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva”;
- comma 1- ter: nei comuni ricompresi nei territori colpiti dagli eventi sismici l’agevolazione del 110% è fruibile nella misura portata dalla differenza con il contributo ricevuto per la ricostruzione dell’immobile;
- comma 4 – ter: successivamente modificato nel primo periodo dalla Legge 178/2020, circa la definizione del limite delle spese ammesse all’agevolazione potenziata per essere prevista la maggiorazione del 50% per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dai terremoti. Lo stesso comma dispone debba trattarsi dei Comuni risultanti negli elenchi allegati al decreto Legge 189/2016 ed al decreto Legge 39/2009, e dei Comuni nei quali verificati terremoti dopo l’anno 2008, previa dichiarazione dello stato di emergenza. L’incentivo che raggiunge l’aliquota del 160% è riconosciuto come da comma 1-ter. Nel testo del comma 4-ter, a differenza del precedente, si legge l’esclusione dall’agevolazione per gli immobili destinati ad attività produttiva.
- comma 9 – bis, periodo primo: afferente le delibere assembleari condominiali circa l’approvazione degli interventi di cui al Superbonus, degli eventuali finanziamenti occorrenti per i medesimi e dell’adesione alle opzioni sconto in fattura e cessione del credito, disponendone validità se approvate “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio”.
A livello di modifiche è interessato il comma 15-bis, riguardante le categorie catastali degli immobili esclusi dalla fruizione del bonus 110%, apre all’incentivo per gli immobili censiti in categoria A/9, quali “castelli, palazzi e immobili di valore storico e artistico” nel caso in cui siano aperti al pubblico.
Legge n° 178 del 30/12/2020 “Legge di bilancio 2021”
La rubrica “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, entrata in vigore l’1/01/2021 concretizza, nel decorso di sette mesi, le prime proroghe, le modifiche operate nell’articolo 119:
- comma 1: nuovo termine di scadenza al 30/06/2022 ed inserimento della possibilità di ripartire le spese in quattro quote annuali di pari importo;
- comma 1, lettera a): intercalata nell’intervento trainante di isolamento termico è la nuova introdotta coibentazione del tetto, nella prescrizione di non dover limitare il concetto di “superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;
- comma 1-bis: inserito il secondo periodo per l’esplicazione del concetto “funzionalmente indipendente” afferente le unità immobiliari ricomprese in edifici plurifamiliari, definendo la caratteristica si possa determinare essere in possesso dell’immobile se nel medesimo siano presenti almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva, quali “impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale”;
- comma 1 – quater, di nuovo inserimento: relativo agli edifici collabenti, ruderi, ovvero quei fabbricati privi di attestato di prestazione energetica, “sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi”. Si prescrive gli interventi su di essi realizzati, al termine dei lavori che non dovranno riguardare la sola ricostruzione, ma essere comprensivi delle opere di efficientamento energetico per le quali rimanda al comma 1 dell’articolo 119 (isolamento termico e/o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), debbano restituire un immobile con classe energetica in fascia A;
- comma 2: introdotti gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche tra le opere trainate dai lavori di efficientamento energetico di cui al comma 1;
- comma 3-bis: inserimento del secondo periodo per quanto attiene le spese sostenute dal 1° luglio 2022 con ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo. Lo stesso comma venne, poi, ancora modificato sia dal decreto Legge 59/2021, che dalla Legge 234/2021;
- comma 4: afferente il sismabonus, così come il comma 1, viene modificato con il nuovo termine di scadenza;
- comma 4-ter: come inserito dal decreto 104/2020, anche per esso variata la data entro la quale sostenere le spese agevolate;
- comma c. 4 – quater, di nuova introduzione: prevede la fruizione del Superbonus anche per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatesi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, disponendo l’agevolazione spetti, anche in questo caso, per differenza dal contributo previsto per la costruzione;
- comma 8: circa le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, varia la ripartizione delle spese tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo e sono ristabiliti i nuovi massimali fruibili per ogni singola colonnina, prevedendo euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine, ed euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine;
- comma 9: introdotto nel contenuto della lettera a), relativa ai condomini ed alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, la fruizione dell’agevolazione per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- comma 9-bis: inserito il secondo periodo nel quale previsto le delibere assembleari il cui oggetto attenga l’attribuzione ad uno o più condomini della spesa necessaria per l’intervento deliberato siano valide se approvate “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio” ed a condizione i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
- comma 10: modificato per quanto riguarda il numero massimo di immobili sui quali le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione, in un massimo di due, senza attinenza per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’immobile;
- comma 14: in relazione alle sanzioni penali per il rilascio, da parte dei professionisti, delle attestazioni ed asseverazioni infedeli il disposto originario prevedeva l’obbligo alla stipula della polizza di assicurazione finalizzata a garantire sia ai clienti, che al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività, con la Legge di Bilancio 2021, resta invariato quanto concerne il divieto di prevedere relative ad attività di asseverazione, nonché al massimale minimo di euro 500.000 euro, ma viene inserita l’ulteriore garanzia nel caso di operatività di claims made. Questa prevede, alla lettera c), si debba assicurare un’ultrattività di almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività di pari durata quale garanzia per le asseverazioni effettuate negli anni precedenti. Oltremodo si dispone il professionista possa scegliere una polizza dedicata per le attività legate al Superbonus mantenendo il massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rese, nonché agli importi oggetto dei lavori, ma nel limite mai inferiore ad euro 500.000;
- comma 14-bis, di nuovo inserimento: introduce una nuova osservanza rendendo obbligatorio riportare nel cartello di cantiere la formula: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Nel testo dell’articolo 121 al comma 7-bis vi è l’addendum attraverso il quale inserite le proroghe per le opzioni alternative alle detrazione, aprendo le stesse facoltà anche per le spese sostenute a partire dall’1/01/2022 sino al 31/12/2025, per gli stessi interventi di cui all’articolo 119. Lo stesso comma venne in seguito rimodificato dalla Legge 234/2021.
Decreto Legge n° 41 del 22/03/2021 cd. “decreto Sostegni”
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”, entrato in vigore il giorno seguente la pubblicazione in G.U., convertito, con modifiche, dalla Legge n° 69 del 21/05/2021, introduce nell’articolo 119 il:
comma 9 ter: relativamente all’IVA non detraibile, anche parzialmente, richiamando gli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del d.P.R. 633/1972, se dovuta per le spese rilevanti ai fini del Superbonus andrà conteggiata tra le somme detraibili, comma nel quale si dà specifica ciò possa avvenire indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente, ovvero relativamente all’aliquota considerata.
Decreto Legge n° 59 del 06/05/2021 cd. “decreto Foldone”
“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, entrato in vigore l’8/05/2021, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 101 dell’1/07/2021
Le modifiche nell’articolo 119
- comma 3 – bis: proroga al 31/12/2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP rispondenti ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- comma 8 – bis: proroghe con aliquote differenziate a scalare per i condomini, le persone fisiche, Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Disposto fruire dell’incentivo del 110% fino al 31/12/2023, ridotto al 70% fino al 31/12/2024 e del 65% fino al 31/12/2025, nel rispetto delle condizioni entro le quali realizzare una determinata soglia di intervento complessivo;
Decreto Legge n° 77 del 31/05/2021 cd. “decreto Semplificazioni - bis”
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, entrato in vigore l’1/06/2021, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 108 del 29/07/2021. Il decreto in questione veniva corretto con Avviso di Rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 dell’1/06/2021.
Articolo 119, le modifiche:
- comma 3: il dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono nel conteggio della distanza e delle altezze in deroga all’articolo 873 del Codice Civile, distanze minime, relativamente agli interventi di cui all’articolo 16-bis del T.U.I.R.;
- comma 4: realizzazione congiunta sismabonus, con esclusione dei casi in cui già considerati tra i lavori di efficientamento energetico, per le opere finalizzate al superamento ed all’abbattimento delle barriere architettoniche;
Articolo 119, i nuovi commi:
- comma 5- bis: per le violazioni edilizie realizzate nel corso dei lavori è previsto per le inosservanze “meramente formali” non incidano sulla fruizione del beneficio fiscale entro il limite della medesima irregolarità o omissione ravvisate, con la precisazione non debbano comportare pregiudizio all’esercizio alle azioni di controllo. Circa le violazioni a carattere rilevante, invece, viene disposta decadenza dell’agevolazione, ma limitatamente al singolo intervento irregolare o omesso;
- comma 10 – bis: ridefinisce la modalità per il calcolo del limite di spesa ammesso a detrazione per le singole unità immobiliari, questo deve essere ricavato dal prodotto del rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto di interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare da ricavarsi dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’O.M.I. dell’Agenzia delle Entrate. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l’accesso all’agevolazione dovranno svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del C.d.A. no dovranno percepire compenso o indennità di carica, gli immobili oggetto di interventi dovranno essere censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Relativamente al titolo si citano l’atto di proprietà, nuda proprietà, usufrutto ed il comodato d’uso gratuito, questo valevole se regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni –bis;
- comma 10 – ter: inerente l’acquisto di immobili nei quali realizzati interventi di efficientamento energetico di cui al Superbonus, il cui oggetto riguarda lo spostamento della residenza entro il termine di trenta mesi dalla data della stipula dell’atto pubblico notarile;
- comma 10 – quater: così come il precedente comma si dispone anche per gli immobili oggetto di interventi in sismabonus con agevolazione del 110%, lo spostamento della residenza possa avvenire entro lo stesso termine di trenta mesi dal data dell’atto di vendita;
- comma 13-ter: le opere di cui all’articolo 119, anche se effettuate su parti strutturali degli edifici o i prospetti, esclusi gli interventi di demo – ricostruzione, vengono assimilate nel concetto di “manutenzione straordinaria”, a tal uopo con il comma 13 – ter si dispone possano realizzarsi a mezzo la comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA. Il modulo, come successivamente adottato, conterrà l’attestazione degli estremi del titolo abilitativo sulla base del quale realizzata la costruzione, ovvero del provvedimento di sanatoria o condono edilizio, ovvero se l’immobile sia stato ultimato in data antecedente l’1/09/1967. Si legge nel testo che la comunicazione di inizio lavori asseverata non comporti il rilascio dell’attestazione dello stato legittimo dell’edificio di cui all’articolo 9 - bis, comma 1 – bis del Testo Unico per l’Edilizia. esplicato anche in merito alla decadenza del beneficio fiscale disposta dall’articolo 49 del d.P.R. 380/2001, per operare nei soli casi in cui la Cila non sia presentata, gli interventi si realizzino in sua difformità, non contenga l’attestazione anzi citata e non siano veritiere le attestazioni rese dal professionista che assevera i lavori di cui al Superbonus;
- comma 13 – quater: disposta restare impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile, nonostante le semplificazioni di cui al comma precedente;
- comma 13 – quinquies: per gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera, come disciplinati nel testo dell’articolo 6 del d.P.R. 380/2001, si trasmette la Cila, nella quale inserita la sola descrizione dell’intervento. Lo stesso comma tratta i casi relativi alle intervenute varianti in corso d’opera perché vengano comunicate a fine lavori e costituiscano integrazione alla Cila legittimante gli interventi. In tema di agibilità, disciplinata dall’art. 24 del Testo Unico per l’Edilizia, si dispone essa non si richiesta al termine dei lavori di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio.
A seguito del decreto Semplificazioni – bis si adotta il modulo Cila, entrato in vigore il 5/08/2021, ai sensi del comma 13-ter anzi visto, difatti l’Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, n. 88/CU del 4/08/2021, relativo l’utilizzo del modulo unificato e standardizzato, veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 201 del 23 agosto 2021.
Decreto Legge n° 157 dell’11/11/2021 cd. “decreto Anti - frode”
Rubricato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, entrato in vigore il 12/11/2021 viene abrogato dalla Legge n°234 del 30/12/2021, per essere immesso nei suoi contenuti.
Legge n° 234 del 30/12/2021 “Legge di bilancio 2022”
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, entra in vigore l’1/01/2022, introduce tutta una serie di modifiche al processo superbonus, tra queste:
- comma 1: la ripartizione della spesa tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte sostenuta dall’1/01/2022;
- comma 3 – bis: contestualmente agli I.A.C.P., agli enti aventi le stesse finalità sociali dei medesimi istituti se rispondenti ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», vengono introdotte anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, pertanto per gli interventi di efficientamento energetico sono detraibili le spese sostenute dall’1/01/2022 fino, come prorogato dal decreto Legge 59/2021, al 31/12/2023;
- comma 4: inerente le opere oggetto di sismabonus, per la parte di spese sostenuta a decorrere dall’1/01/2022, termine prorogato;
- comma 5: per gli interventi aventi ad oggetto l’installazione di impianti solari fotovoltaici al servizio di edifici o su strutture di loro pertinenza introdotta la ripartizione delle spese in quattro rate annue di pari importo, seppur, come avvenuto ai commi precedenti, non si legge nulla circa la decorrenza rispetto alla quale riferire la spesa sostenuta;
- comma 8: per gli interventi di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, viene operata la stessa variazione di cui al comma 5;
- comma 8 –bis, sostituito nel contenuto: dispone testualmente: “Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023”;
- comma 8 – ter: proroga al 31/12/2025 per gli interventi di efficientamento energetico effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall’1/04/2009, negli stessi criteri della precedente versione;
- comma 8 – quater: proroga al 31/12/2025 anche per gli interventi aventi ad oggetto le opere trainate dagli interventi di efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche anche quando abbinato al sismabonus, la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, nonché l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall’1/04/2009;
- comma 11: modificato nel primo periodo disponendo occorra il rilascio del Visto di Conformità non solo nei casi in cui si opti per lo sconto in fattura e la cessione del credito, bensì anche nel caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Inserito il secondo periodo nel quale disposto che in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità;
- comma 13-bis: in relazione all’asseverazione circa la congruità dei costi è inserito il successivo emanato decreto del Mite, quale riferimento ai valori massimi in esso stabiliti per talune categorie di beni, nelle more dell’adozione del decreto la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Introdotto l’ultimo periodo secondo cui ricorre l’applicazione dei citati prezzari anche per gli interventi aventi ad oggetto il sismabonus, il bonus facciate e gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, d.P.R. 917/1986.
Nel testo dell’articolo 121 “Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali” operano le seguenti modifiche ed addizioni:
- comma 1: proroga al 2024 per l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione, cessione del credito e sconto in fattura;
- comma 1-ter, introdotto
integralmente: recita la “prassi” da seguire nel caso in
cui si utilizzino le opzioni, non necessaria per le opere
rientranti nelle attività di edilizia libera, di cui all’articolo 6
d.P.R. 380/2001, né per interventi di importo complessivo non
maggiore ad euro 10.000 euro, sia se eseguiti su sulle singole
unità immobiliari e sia su parti comuni dell’edificio, ma si
applica in tutti i casi in cui si tratti di interventi per i quali
si debba fruire del Bonus facciate:
- il contribuente richiede il visto di conformità rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del d. Lgs 241/1997, rilasciato dai soggetti abilitati;
- i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.
- comma 2: modificata la lettera a) con l’introduzione degli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, oltre ai già previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, lettere a) b), c) e d), articolo 3 d.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Introduzione lettera f-bis inerente il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, come introdotta con l’art. 119-ter del decreto Rilancio, ad opera della stessa Legge di Bilancio 2022.
Relativamente all’assorbimento delle disposizioni dell’abrogato decreto Legge n°157/2021 la Legge 234/2021 introduce l’articolo 122 – bis, rubricato “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”.
Tra i vari commi emerge un preciso iter finalizzato, come si legge in rubrica, al contrasto delle frodi, ovvero al rafforzamento dei controlli preventivi, in primis con l’onere dell’amministrazione finanziaria che, nel termine di cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione del credito, ha facoltà di sospensione di quelle comunicazioni nelle quali rilevati profili di rischio. Il termine sospensivo non potrà essere maggiore a giorni trenta.
Il comma 1 definisce quali siano i criteri sulla base dei quali individuare i profili di rischio, preliminarmente dovranno riguardare la diversa tipologia dei crediti ceduti con riconduzione alla compattezza ed alla regolarità dei dati riportati nelle comunicazioni, i dati riguardanti gli stessi crediti ceduti ed i soggetti interessati, in entrambi i casi il controllo si effettua mediante confronto con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria, allo stesso modo l’Agenzia delle Entrate opera rispetto a cessioni similari precedentemente compite dai medesimi soggetti.
Nel caso in cui avvalorati i profili di rischio la comunicazione perde efficacia con susseguente comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, ed in ogni caso comporta per il fisco dover effettuare il controllo di tutti i crediti relativi alle cessioni.
Contrariamente, invece, decorsi i trenta giorni con esito positivo la comunicazione procede per le risultanze finali.
Decreto Legge n° 4 del 27/01/2022 cd. “decreto Sostegni-ter”
Rubricato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, entrato in vigore il 27/01/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 25 del 28/03/2022.
Emanati nuovi limiti alla cessione del credito derivante dai bonus fiscali, limitandola ad un solo solo passaggio, più concretamente il cessionario ne potrà usufruire solo in compensazione. Nel caso di applicazione dello sconto in fattura, invece, il fornitore, impresa o professionista che lo applica, potrà cedere a terzi, ma questi, a loro volta, lo potranno, come prima citato, esclusivamente compensare.
Ne diviene la modifica nel testo dell’articolo 121 del decreto Rilancio che, precedentemente, al comma 1 disponeva la possibilità di cedere il credito al cessionario che a sua volta poteva cederlo a terzi, questi, a loro volta, potevano cederlo successivamente.
L’articolo 10 – quater “Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022” prevede, sia per le spese sostenute nell’anno 2021, ovvero per le rate residue non fruite relativamente alle detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2020, comunicare l’opzione sconto in fattura o cessione del credito, relativamente ai lavori di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, prorogare la data di scadenza al 29 aprile 2022.
Per quanto riguarda, invece, il termine del 30 aprile 2022, con riferimento all’anno 2022, questo viene prorogato al 23 maggio. Per i titolari di partita IVA e per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, per i quali la dichiarazione dei redditi va trasmessa entro il 30 novembre 2022, per le comunicazioni di cui alle opzioni alternative alla detrazione il termine di scadenza viene fissato entro il 15 ottobre 2022.
Il decreto in questione viene successivamente abrogato dalla Legge n°25 del 28 marzo 2022, di conversione del decreto Legge n°13 del 25 febbraio 2022.
Decreto Legge n° 13 del 25/02/2022
“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, entrato in vigore il 26/02/2022, abrogato dalla Legge n°25 del 28/03/2022
Modifiche all’articolo 119:
- comma 13-bis.1., di nuova introduzione, riguardante il professionista che rende le asseverazioni, nonché nel testo dell’articolo 121 al comma 1-ter, disponendo che informazioni false o omissioni delle stesse se riguardanti requisiti tecnici sia relativamente alla realizzazione dei lavori, che allo stesso progetto, laddove attestata in modo non veritiero la congruità delle spese fosse prevista la reclusione da due a cinque anni e multa compresa tra euro 50.000 ed euro 100.000 euro, con aumento di pena laddove ravvisato il conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri.
- comma 14, variato, circa la polizza professionale, la quale non dovrà più avere un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, ma non potrà essere, come da testo originario, inferiore ad euro 500.000, previsto, quindi, massimale di pari importo all’intervento oggetto di attestazione o asseverazione.
L’articolo 28 dell’abrogato decreto modificava l’articolo 121 del Decreto Rilancio, ammettendo successivamente allo sconto in fattura o alla prima cessione ulteriori altre due cessioni, ma esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ed imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
- comma 1-quater, di nuovo inserimento, secondo il quale i crediti edilizi non avrebbero dovuto essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione, ragion per cui disponeva l’attribuzione di un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali successive comunicazioni di cessione, con predisposta l’applicazione a quelle avvenute a decorrere dall’1/05/2022.
Interviene nel testo della Legge di Bilancio 2022 attraverso l’introduzione dell’obbligo al C.C.N.L., con l’inserimento del:
- comma 43-bis: relativamente alle opere edili di cui all’allegato X al Testo Unico per la Sicurezza, d. Lgs 81/2008, aventi importo superiore ad euro 70.000, per la fruizione delle agevolazioni di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto Rilancio, dell’articolo 16, comma 2 del decreto Legge 63/2013 e dell’articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 160/2019, nonché per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, quali lo sconto in fattura e la cessione del credito, il cui riconoscimento può avvenire solo se al momento dell’appalto riportato le opere edili siano realizzate da imprese, datori di lavoro che applicano il CCNL.
Decreto Legge n° 17 dell’1/03/2022, cd. “decreto Energia”
“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, entrato in vigore il 02/03/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 34 del 27/04/2022, introduce, con l’articolo 15, il comma 1.1. nel testo dell’articolo 119.
- comma 1.1: agevolate le spese relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici, entro i massimali previsti al comma 1, lettere b) e c), per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari site in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno pari ad euro 30.000, per le parti comuni degli edifici plurifamiliari composti da due ad otto unità immobiliari per euro 20.000 e per gli edifici composti da un numero maggiore ad otto unità per euro 15.000.
Decreto Legge n° 21 del 21/03/2022, cd. “decreto Ucraina”
“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, entrato in vigore il 21/05/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 51 del 20/05/2022, cambiano i requisiti delle imprese.
Per gli interventi aventi ad oggetto la fruizione del Superbonus con importo maggiore ad € 516.000 si dispone che dall’1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 sia ammessa l’agevolazione se gli appaltatori ed i subappaltatori, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o del contratto di subappalto risultano essere in possesso della S.O.A., ovvero la qualificazione ai sensi dell’art. 84 del decreto Legislativo 50/2016. Nello stesso arco temporale sia l’impresa principale che l’impresa subappaltatrice al momento della sottoscrizione del Contratto d’Appalto hanno facoltà di poter documentare, o al committente nel primo caso o al subappaltante nel secondo caso, di aver già sottoscritto il contratto finalizzato al rilascio dell’Attestazione di Qualificazione, la S.O.A.
A partire dall’1° luglio 2023 i medesimi lavori, importo superiore ad euro 516.000, potranno, invece, essere appaltati e subappaltati solo se al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti appaltatore o subappaltatore siano in possesso dell’attestazione senza possibilità di poter dimostrare la sottoscrizione del contratto per il conseguimento della S.O.A.
Non si applicano le nuove disposizioni per i cantieri risultanti in corso d’opera alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia, o nei casi in cui sottoscritto anteriormente alla medesima data contratto d’appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del Codice Civile.
Decreto Legge n° 36 del 30/04/2022, cd. “decreto PNRR 2”
“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, entrato in vigore l’1/05/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 79 del 29/06/2022, prevede che l’Atto Pubblico notarile avente ad oggetto la compravendita di unità immobiliari derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti da imprese di costruzione e di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 4 dell’articolo 119 decreto Legge 34/2020, possa essere stipulato non più entro il 30 giugno 2022, prorogando la data al 31 dicembre 2022.
La condizione è ammessa se, comunque, risulta che al 30 giugno 2022 sia stato sottoscritto contratto preliminare di compravendita, regolarmente registrato, siano stati versati acconti a mezzo sconto in fattura e sia maturato credito d’imposta, sia stata ottenuta dichiarazione di ultimazione delle opere strutturali, Collaudo ed attestazione del Collaudatore Statico nella quale asseverata la riduzione del rischio sismico, se l’immobile sia stato catastalmente censito almeno in categoria F/4 (unità in corso di definizione).
Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, cd. “decreto Aiuti”
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, entrato in vigore il 18/05/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 91 del 15/07/2022:
- gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari dotate di accesso autonomo e se funzionalmente indipendenti vengono prorogati al 31 dicembre 2022 se alla data del 30 settembre 2022 risulta completato il 30% dei lavori, intesi nell’intervento complessivo.
In materia di cessione del credito viene operata la sostituzione del comma 1, lettera a) dell’articolo 121, secondo cui le banche, ovvero le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto da Banca d'Italia potranno cedere a soggetti diversi dai consumatori utenti, loro clienti che siano società, professionisti e partite IVA, con applicazione alle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1 maggio 2022, nel limite massimo di numero tre cessioni come già previsto dall’art.121, c.1, lettere a) e b).
Decreto Legge n° 115 del 09/08/2022, cd. “decreto Aiuti-bis”
Rubricato “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, entrato in vigore il 10/08/2022, in fase di conversione in legge.
Dal testo del comma 6 dell’articolo 121 che recita: “Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.
Discusso in aula al Senato nella giornata del 13 settembre 2022 il disegno di legge di conversione del decreto, con particolare leva verso lo sblocco dei crediti edilizi, sono stati, difatti, presentati ben 488 emendamenti.
La criticità è da attribuirsi al tema della responsabilità solidale, fortemente contrastato anche attraverso azioni mosse sui social e numerosi interventi portati dai media, soprattutto per i contenuti della Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Le risultanze della seduta giungono alla conclusione inerente l’abolizione della responsabilità solidale per le cessioni comunicate successivamente all’11 novembre 2021, ricordiamo essere la data di entrata in vigore del decreto Antifrode, che, seppur abrogato dalla Legge di Bilancio 2022, risulta essere introduttivo dell’obbligo al rilascio del Visto di Conformità ed all’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute laddove esercitate le opzioni cessione del credito e sconto in fattura, sia in relazione agli interventi Superbonus, che agli interventi fruitori dei Bonus previgenti.
Per le comunicazioni di cessione del credito relative ai bonus diversi dal Superbonus effettuate precedentemente l’11 novembre 2021, causa del blocco delle imprese impossibilitate a recuperare le somme per gli eseguiti interventi, decade la responsabilità solidale del cessionario se presente asseverazione del professionista abilitato riguardante l’effettiva realizzazione dell’intervento edilizio oggetto di agevolazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Per gli interventi aventi ad oggetto il Superbonus decade la responsabilità in solido, previa esclusione di dolo o colpa grave.
Tornando sul tema della Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate è utile richiamare le recenti introduzioni normative riguardanti le opzioni sconto in fattura e cessione del credito operate dal decreto Legge n°50 del 17 maggio 2022 “Decreto Aiuti”, convertito con modifiche dalla Legge n°91 del 15 luglio 2022, prima trattato, in base alle quali la predetta circolare, se presente concorso nella violazione, richiama la responsabilità in solido sia da parte dell’impresa che ha operato lo sconto, che dei cessionari, da individuarsi attraverso elementi riferiti alla “singola istruttoria”.
Fattivamente, e senza alcun eccesso, infatti l’Amministrazione Finanziaria, non prevede nulla di eccessivo o diverso rispetto al tenore della norma, considerato la stessa confermi quanto statuito dal legislatore laddove il cessionario ometta “il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito”.
In conclusione bisogna dedurre come il “risvolto della rotta” intrapreso con le modifiche del contenuto dell’articolo 121 del decreto Rilancio non sia un atto dovuto al fine di far ravvedere un provvedimento esplicativo, qual è la Circolare 23/E/2022 dell’A.d.E., che di fatto chiarisce meglio le note legislative traducendole in prassi concreta, bensì, come dimostrato nella Seduta in Senato del 13 settembre 2022 con l’accoglimento dell’emendamento, la revisione e rimodulazione della stessa norma.
I numerosi riferimenti normativi richiamati per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale di cui al Superbonus 110%.
Nel testo dell’articolo 121 del Decreto Rilancio:
- Art.14 D.L. 63/2013 : detrazione 110% interventi trainanti c.1 lett. a), b) e c) & interventi trainati c.2 - art.119 L.77/2020)
- Art.14 c.3-ter D.L. 63/2013: requisiti minimi da rispettare e sui quali rendere l’asseverazione per gli interventi trainanti e trainati di cui ai c.mi 1, 2 e 3 art. 119 L.77/2020
- c.mi da 1-bis a 1-septies art.16 D.L. 63/2013: interventi ammessi all’agevolazione (sismabonus) e realizzazione sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici
- art.16-ter D.L. 63/2013: installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.8, art.119 L.77/2020)
- D.M. 58/2017 e D.M. 329/2020: disposizioni per gli interventi antisismici (c.4 art.119 L.77/2020)
- Art. 15, c.1, lett. f-bis d.P.R. 917/1986, TUIR: detrazione del 90% prevista per il sismabonus, se ceduto il credito ad impresa di assicurazione e stipulata polizza contro eventi calamitosi
- Art. 16-bis, c.1 d.P.R. 917/1986, TUIR: detrazioni
- Art. 16-bis, c.1, lett. e) d.P.R. 917/1986, TUIR: barriere architettoniche (intervento trainato c.2 - art.119 L.77/2020)
- Art. 16-bis, c.1, lett. h) d.P.R. 917/1986, TUIR: detrazione per gli impianti a fonte rinnovabile (comunità energetiche rinnovabili, c.16-bis art.119 L.77/2020)
- Art.3, c.1, lett. d) d.P.R. 380/2001: ammissione all’agevolazione, nel rispetto dei requisiti minimi (Art.14 c.3-ter D.L. 63/2013) degli interventi di demolizione e ricostruzione
- Art.3, c.1, lett. d) e) ed f) d.P.R. 380/2001: interventi nei quali il limite di spesa per l’installazione di impianti fotovoltaici (c.5 art.119 L.77/2020) si riduce da €2.400 ad € 1.600/kW di potenza nominale
- Art. 9 – bis d.P.R. 380/2001: in merito allo stato legittimo degli immobili, circa la semplificazione degli accertamenti riferiti alle parti comuni degli edifici (c.13-ter art.119 L.77/2020)
- D. Lgs 42/2004: edifici sottoposti a vincolo, detrazione 110% anche se non possibile realizzare interventi trainanti, fermo il rispetto dei requisiti minimi di cui all’art.14 c.3-ter D.L. 63/2013
- Regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali: detrazione 110% anche se non possibile realizzare interventi trainanti, fermo il rispetto dei requisiti minimi di cui all’art.14 c.3-ter D.L. 63/2013
- Art.6 D. Lgs 192/2005: attestato di prestazione energetica
- O.P.C.M. 3274/2003: classificazione zone sismiche territorio italiano
- D.L. 229/2016: elenchi comuni danneggiati dal sisma per la maggiorazione del 50% dell’agevolazione 110%
- D.L. 39/2009: elenchi comuni danneggiati dal sisma per la maggiorazione del 50% dell’agevolazione 110%
- Art. 1, c.1, lett. a), b), c) e d), regolamento d.P.R.412/1993: impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e sulle pertinenze dei medesimi
- Art.13, c.3, D.Lgs. 387/2003: modalità per la cessione dell’energia non auto-consumata al GSE (impianti fotovoltaici art.119 L.77/2020)
- Art.42 D.L.162/2019: energia non condivisa per l’autoconsumo (impianti fotovoltaici art.119 L.77/2020)
- Art.42-bis D.L. 162/2019: individuazione da parte del MISE dei limiti e delle modalità di utilizzo e della valorizzazione dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui all’art.119 L.77/2020
- Art.11, c.4 D. Lgs 28/2011: fondi di garanzia e di rotazione, incumulabilità energia non auto-consumata (impianti fotovoltaici art.119 L.77/2020)
- Art.25-bis D.L. 91/2014: incentivi per lo scambio sul posto, incumulabilità energia non auto-consumata (impianti fotovoltaici art.119 L.77/2020)
- Artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis d.P.R. 633/1972: IVA non detraibile anche parzialmente, computata nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio
- Art. 35 D.Lgs 241/1997: modalità rilascio Visto di Conformità
- Art. 32 D.Lgs 241/1997: soggetti operanti nei centri di assistenza fiscale che possono rilasciare il Visto di Conformità
- Art.3, c.3 lett. a) e b) d.P.R. 322/1998: professionisti che possono rilasciare il Visto di Conformità
- Art. 5 d.P.R.137/2012: sottoscrizione polizza professionale per il rilascio di attestazioni ed asseverazioni
- L.689/1981: disposizioni applicate nei casi di non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni
- Art.14 L.689/1981: organo addetto al controllo circa false attestazioni ed asseverazioni
- Art.42-bis D.L. 162/2019: configurazione enti non commerciali e condomini per l’installazione di impianti fino a 2000 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili (c.16-bis art.119 L.77/2020)
- Art. 10 D. Lgs 460/1997: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (c.9 lett. d-bis art.119 L.77/2020)
- Art. 6 L.266/1991: registri nei quali iscritte le organizzazioni di volontariato (c.9 lett. d-bis art.119 L.77/2020)
- Art. 7 L.383/2000: registri nazionali, regionali e delle province autonome nei quali iscritte le associazioni di promozione sociale (c.9 lett. d-bis art.119 L.77/2020)
- Art. 5, c.2, lett. c) D. Lgs 242/1999: registri nei quali iscritte le associazioni e società sportive dilettantistiche (c.9 lett. e art.119 L.77/2020)
Nel testo dell’articolo 121 del Decreto Rilancio:
- Art.14, c.mi 2-ter, 2-sexies e 3.1 D.L. 63/2013 & Art.16, c.mi 1-quinquies, 3°, 4° e 5° periodo, 1-speties, 2° e 3° periodo D.L. 63/2013: per l’esercizio dell’opzione cessione del credito e sconto in fattura in luogo della detrazione (c.2 art.121 L.77/2021)
- Art.16-bis, c.1, lett. a) e b) TUIR : recupero del patrimonio edilizio (c.2 lett. a) art.121 L.77/2021)
- Art.14 D.L. 63/2013 & Art. 119 c.mi 1 e 2 art.119 L.77/2020: efficienza energetica (c.2 lett. b) art.121 L.77/2021)
- Art. 16, c.mi da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013 & Art.119 c.4 L.77/2020: adozione di misure antisismiche (c.2 lett. c) art.121 L.77/2021)
- Art. 1, c.mi 219 e 220 L.160/2019: recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.2 lett. d) art.121 L.77/2021)
- Art. 16-bis, c.1, lett. h) TUIR & Art.119 c.mi 5 e 6 art.119 L.77/2020: installazione impianti fotovoltaici (c.2 lett. e) art.121 L.77/2021)
- Art. 16-ter D.L. 63/2013 & Art.119 c.8 L.77/2020: installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (c.2 lett. f) art.121 L.77/2021)
- Art.17 D. Lgs 241/1997: utilizzo credito d’imposta (c.3 art.121 L.77/2021) (c.3.1 art.14 D.L.63/2013)
- Art.31, c.1 D.L. 78/2010 & Art.34 L.388/2000 & Art.1, c.53 L.244/2007: limiti per la fruizione del credito d’imposta, normative citate per disporre gli stessi non si applichino (c.3 art.121 L.77/2021) (c.3.1 art.14 D.L.63/2013)
- Art.31 e segg. d.P.R. 600/1973: poteri ai fini del controllo dei soggetti che sostengono le spese ed optano per la cessione e lo sconto in fattura (c.4 art.121 L.77/2021)
- Art.43 d.P.R. 600/1973 & Art.27, c.mi da 16 a 20 D.L. 185/2008: termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate nell’attività di controllo procede alla verifica documentale e dei presupposti che danno diritto all’agevolazione (c.4 art.121 L.77/2021)
- Art.20 d.P.R. 602/1973: interessi maggiorati nel caso in cui avvenga il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione, ma non spettante (c.5 art.121 L.77/2021)
- Art.13 D. Lgs 472/1997: sanzioni (c.5 art.121 L.77/2021)
- Art.9, c.1 D. Lgs 472/1997: concorso nella violazione (c.6 art.121 L.77/2021)
- Art.3, c.3 d.P.R. 322/1998: soggetti abilitati all’invio telematico delle opzioni cessione del credito e sconto in fattura (c.7 art.121 L.77/2021)
Ulteriori provvedimenti
- D.M. Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017: CAM materiali isolanti (intervento trainante c.1. lett.a) art.119 L.77/2020)
- Procedure europee di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n.2015/2043 del 28/05/2015: comuni montani esclusi da esse (intervento trainante c.1 lett. b) e c) art.119 L.77/2020)
- Direttiva 2008/50/CE: inottemperanza dell’Italia agli obblighi in essa previsti circa le procedure europee di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n.2015/2043 del 28/05/2015
- Art.2 c.2 lett. tt) D.Lgs 102/2014: definizione sistemi di teleriscaldamento efficiente (intervento trainante c.1 lett. b) e c) art.119 L.77/2020)
- Reg. delegato (UE) n.811/2013 Commissione, 18/02/2013: classe di prodotto per gli impianti a condensazione (intervento trainante c.1 lett. b) e c) art.119 L.77/2020)
- Reg. Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n.186 del 07/11/2017: caldaie a biomassa, prestazioni emissive valori classe 5 stelle (intervento trainante c.1 lett. b) e c) art.119 L.77/2020)
- All. M D.Lgs 311/2006: acquisto e posa in opera schermature solari (c.1 lett.b) art.14 D.L.63/2013)
- All. III Decreto MISE 04/08/2011: risparmio energia primaria (PES) (c.1 lett.b-bis) art.14 D.L.63/2013)
- Comunicazione 2014/C 207/02 Commissione UE: classe VIII sistemi di termoregolazione evoluti (c.2.1 art.14 D.L.63/2013)
- Decreto MISE 26/06/2015: prestazione energetica invernale ed estiva involucro edilizio (c.2-quater art.14 D.L.63/2013)
- Decreto MITE 14/02/2022: Costi massimi specifici per taluni interventi.