Superbonus 110% e cessione del credito: nuova FAQ del Fisco
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di comunicazione dell’opzione prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio in relazione al SAL
La cessione del credito è sempre argomento foriero di dubbi, e l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno pubblicare una nuova FAQ, relativa alla comunicazione dell’opzione prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio in riferimento allo stato avanzamento lavori.
Sconto in fattura o cessione del credito: le opzioni previste dal Decreto Rilancio
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha introdotto un meccanismo alternativo all’utilizzo delle detrazioni fiscali previste per le spese legate a bonus edilizi e Superbonus 110%. Si tratta dell’opzione per la (controversa) cessione del credito o per lo sconto in fattura.
In particolare, è previsto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’art. 121 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari accreditati, e di una quarta cessione effettuata da questi ultimi soggetti in favore di propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione (cd. “sconto in fattura”);
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari accreditati, e di una quarta cessione effettuata da questi ultimi soggetti in favore di propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione (cd. “cessione del credito”).
L’opzione può essere esercitata su questa tipologia di interventi:
- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986 (cd. “Bonus Casa”);
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; (cd. “Ecobonus”);
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 (cd. “Sisma Bonus”);
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “Bonus Facciate”);
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
- f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio.
I crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Cessione del credito: la nuova FAQ del Fisco
Andiamo alla nuova FAQ del Fisco. Cosa succede nel caso di comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, in relazione al decimo stato di avanzamento dei lavori? Quale valore deve essere indicato nel campo “Stato di avanzamento dei lavori” del quadro ‘A’ del modello di comunicazione?
L'Agenzia delle Entrate ricorda che, come specificato al comma 1-bis dell’art. 121, l’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Attenzione però: per gli interventi di cui all'articolo 119 (quindi per gli interventi Superbonus 110%), i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Per quanto riguarda il modello di comunicazione dell’opzione, esso contiene un campo in cui riportare il numero di SAL, con valori compresi da 1 a 9. Il Fisco quindi chiarisce che, qualora sia necessario indicare valori maggiori di 9, fino all’adeguamento delle specifiche tecniche di trasmissione della comunicazione, occorrerà indicare sempre il valore ‘9’.