Superbonus 110% e bonus fiscali: come funziona in caso di risarcimento del danno da assicurazione?
L'Agenzia delle Entrate fornisce un'importante risposta che chiarisce quali spese occorre prendere in considerazione per l'applicazione del superbonus 110%
Uno dei principi cardine su cui si basa ogni detrazione fiscale è l'applicazione di una certa percentuale alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente. Un concetto che risale al d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) dove, quando si definisce la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, si parla sempre di "spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti".
Superbonus 110%: le modifiche normative e le risposte del Fisco
Questo concetto è stato approfondito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 458 del 20 settembre 2022 che affronta il tema legato alla detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di cui all'articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e chiarisce quali sono limiti di spesa per interventi di cui all'articolo 16-bis del TUIR, nel caso di edificio in condominio.
Nel caso di specie l'istante è un condominio danneggiato da un incendio nel 2021 ma assicurato contro il danno da incendi con una compagnia di assicurazione che, successivamente al rogo, ha versato un acconto degli indennizzi previsti a seguito del quale sono stati avviati i lavori di rifacimento del tetto che sarà ricostruito con tecniche nuove che ne comporteranno anche un miglioramento antisismico.
L'istante precisa che oltre ai lavori di rifacimento del tetto (che secondo quanto prospettato accedono alle detrazioni fiscali del 110% di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio), i condomini intendono effettuare interventi:
- sulle parti comuni danneggiate (i vani scala e le facciate interne) con opere edilizie riconducibili a quelle indicate nell'articolo 16-bis del TUIR;
- sulle parti private degli inquilini degli ultimi due piani con un'opera di ristrutturazione complessiva delle proprie abitazioni.
I quesiti al Fisco
Tanto premesso l'Istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di sapere se:
- le spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell'edificio, rientrino tra quelle ammesse al cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall'impresa di assicurazione;
- la detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR per gli interventi di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio (vani scale e facciate interne) spetti nella misura massima determinata dalla moltiplicazione del limite di euro 96.000 per le unità residenziali presenti nell'edificio;
- con riferimento agli interventi di ristrutturazione dei singoli appartamenti, rientranti in quelli richiamati nel citato articolo 16-bis del TUIR, il limite di spesa di 96.000 euro debba essere determinato proporzionalmente alla quota di spesa per la ristrutturazione su parti comuni attribuita in base ai millesimi di proprietà.
Superbonus 110%: la detrazione sulle spese sostenute
Relativamente al primo quesito, il Fisco, dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, ha conferma il principio definito in premessa e ricordato quanto già chiarito con la recente circolare 25 luglio 2022, n. 28/E.
Il Fisco ha ribadito che il Superbonus 110% è una detrazione riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Per questo motivo non spetta se le spese sostenute sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.
Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione del 110%. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.
La richiamata circolare n. 28/E ha chiarito che:
"l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente".
Nel caso di specie ne consegue che, tenuto conto che:
- l'Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati;
- detta somma non va sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati;
tutte le spese sostenute possono essere legittimamente considerate rimaste interamente a carico dell'Istante che potrà portarle in detrazione.
Bonus ristrutturazioni edilizie: i limiti di spesa per le parti comuni e private
Relativamente ai limiti di spesa previsti per gli interventi sulle parti comuni e per le parti private di cui all'articolo 16-bis del TUIR, la citata circolare n. 28/E ha ribadito che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale in questione:
- il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96.000 euro) è annuale e riguarda il singolo immobile; in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d'imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico;
- l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio;
- le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio, in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile;
- nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento;
- nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell'unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.