Sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione: il no della Cassazione
“L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio”
In presenza di una sentenza irrevocabile, l’ordine di demolizione non può essere revocato o sospeso anche se esiste un giudizio amministrativo pendente sull’abuso edilizio.
Ordine di demolizione: la sospensione in caso di ricorso al TAR
Sulla base di questi presupposti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33648/2022, ha respinto il ricorso contro l’ordine di demolizione emesso da una Corte d’Appello in funzione di giudice dell’esecuzione. Secondo il ricorrente, non sarebbe stata valutata la possibilità di sospendere l'ordine di demolizione in pendenza di un giudizio amministrativo inerente la domanda di condono dell’edificio abusivo e quindi nella ragionevole prospettiva di un provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione.
Il provvedimento di demolizione fa seguito all'accertamento, in sede di valutazione del condono presentato nel 2004 ai sensi della Legge n. 326/2003 (cd Terzo Condono Edilizio), di una completa modifica dei lavori assentiti per la realizzazione di una unità immobiliare al rustico; in particolare è stato accertato un consistente aumento di volume e superficie (19 vani pari a 664 mq), oltre che la realizzazione di una piscina non rappresentata in progetto.
La sentenza della Corte di Cassazione
Sulla questione, gli ermellini hanno ribadito il carattere autonomo e privo di discrezionalità dell'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, consolidata dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui «l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio».
Per altro non si è nemmeno in presenza di concreti elementi idonei a far ritenere razionalmente prevedibile che in brevissimo tempo l'autorità amministrativa o giurisdizionale avrebbe emanato un provvedimento insanabilmente in contrasto con l'ordine di demolizione.
Infine, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, “atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione” .
Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità e irrevocabilità dell'ordine di demolizione.
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