Caro materiali e variazione prezzi, il TAR dà ragione ad ANCE
Accolta l’istanza dei Costruttori Edili contro il MIMS. Prevista a dicembre la discussione sull’anomala rilevazione degli aumenti per il 2° semestre 2021
Caro materiali, tutto da rifare o meglio da verificare. Il Tar Lazio ha infatti accolto, con l’ordinanza n. 5916/2022, l’stanza cautelare di ANCE, con cui l’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha richiesto l’annullamento e/o l’accertamento dell’illegittimità e la conseguente integrazione del Decreto direttoriale del MIMS del 4 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022, n. 110, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e degli Allegati n. 1 e 2 al Decreto.
Variazione prezzi materiali II semestre 2021, all'esame del TAR il Decreto del MIMS
Secondo ANCE il Decreto, elaborato sulla base di “dati evidentemente lacunosi, irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat” e, in mancanza di adeguati meccanismi correttivi di lavorazione dei dati stessi e gestione delle anomalie, ha rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all'aumento reale registrato sul mercato per ben 13 materiali.
Secondo il giudice amministrativo, alla luce anche delle recenti sentenze dello stesso TAR Lazio n. 67215/2022 e n. 8786/2022, l’istanza cautelare va accolta in quanto non risulterebbe esperita dall’amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli scostamenti percentuali compresi tra il 20% e oltre il 40%, quando invece le Linee Guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione prescrivono la necessità di “evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)”.
Pertanto, il TAR ha ordinato al Ministero di rideterminarsi entro 30 giorni, previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni dell’ANCE. La discussione del merito è stata fissata al 21 dicembre 2022.
Documenti Allegati
Ordinanza