Superbonus 110% e condomini: nuovi problemi all'orizzonte

Dal 2023 il superbonus 110% potrà essere utilizzato solo da alcuni soggetti beneficiari e sopra certi importi saranno previsti nuovi adempimenti

di Gianluca Oreto - 07/10/2022

Superato il 30 settembre 2022 le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) hanno perso uno dei principali soggetti che ha beneficiato di questo bonus in questi due anni e mezzo di applicazione.

Superbonus 110%: i condomini

Come ormai è noto, la data ultima fissata per l'utilizzo del bonus 110% è scaduta il 30 giugno 2022 ma l'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio ha previsto alcune eccezioni temporali tra le quali spiccano:

  • gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale, ai quali è stata concessa una pericolosissima e discussa proroga al 31 dicembre 2022, ma solo se al 30 settembre 2022 si fosse completato il 30% dell'intervento complessivo;
  • i condomini e gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, per i quali è stata prevista una scadenza al 2025 con decalage di aliquota fiscale:
    • 110% fino al 31 dicembre 2023;
    • 70% per il 2024;
    • 65% per il 2025.

Al momento, sempre che il legislatore non ci sorprenda aprendo una nuova finestra temporale per le unifamiliari, è sugli edifici plurifamiliari che si dovrà concentrare l'attenzione di tutti gli operatori.

L'obbligo di attestazione SOA

Ma attenzione, benché la norma si sia ormai consolidata (almeno fino alla fine del 2022), dall'1 gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo obbligo previsto dall'art. 10-bis del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (obbligo arrivato dopo la conversione in legge).

Un obbligo sul quale ci dovremo ancora confrontare e che prevede l'introduzione in due step dell'attestazione SOA per il riconoscimento degli incentivi fiscali di cui all'art. 119 e 121 del Decreto Rilancio, ovvero tutti i principali bonus edilizi: superbonus, ecobononus, sismabonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica e, se nuovamente prorogati, bonus facciate e bonus barriere architettoniche.

Come detto, l'introduzione di questo nuovo adempimento sarà prevista in due fasi e riguarderà gli interventi di importo complessivo superiore a 516.000 euro:

  • un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 in cui per la fruizione degli incentivi si dovrà affidare l'esecuzione dei lavori ad imprese:
    • in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    • che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  • un regime definitivo dal 1° luglio 2023 in cui i lavori potranno essere affidati solo ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti)

Due piccoli particolari:

  • l'attestazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) è stata "pensata" per i lavori pubblici e non certo per le gli interventi di edilizia privato;
  • l'attuale formulazione di questa disposizione normativa lascia ampi (troppi) margini di interpretazione che dovranno necessariamente essere chiariti prima di bloccare nuovamente il comparto.

L'intervista ad UnionSOA

Proprio per questo motivo ho ritenuto utile rivolgermi ad UnionSOA per una intervista alla Presidente Tiziana Carpinello che, in premessa ad una serie di domande, ha tenuto a precisare che "il legislatore ha introdotto l’obbligo dell’attestazione SOA nell’ambito dei lavori privati legati ai bonus fiscali, ma non ha chiarito quali sono le modalità di applicazione e di interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per la gestione dei contratti".

"Tuttavia - continua la Presidente Carpinello - seppur in attesa di chiarimenti, per quanto riguarda Unionsoa non si può che ritenere di applicare la disciplina degli appalti pubblici, anche sulla base di quanto definito all’art. 10/bis legge 51/2022 che cita “……ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”".

Di seguito le domande da me formulate, unitamente alle risposte fornite da UnionSOA.

Categorie Attestazione SOA

D. Quali sono le categorie per le quali si dovrà richiedere l'attestazione SOA?

Secondo una prima interpretazione le categorie dovrebbero essere il riferimento della declaratoria del DPR 207/2010 riferenti alla tipologia di intervento ed in base alla tipologia del lavoro legato al bonus fiscale (es. per facciate OS7 - ristrutturazioni OG1 ecc. ). Dato che siamo nell’ambito dei bonus edilizi e che riguardano, fondamentalmente, l’efficientamento degli edifici e degli impianti, si può individuare, per quanto riguarda l’isolamento degli edifici e la realizzazione dei cappotti la categoria OG1 per il resto si tratta dell’OS7 per la tinteggiatura o il lavaggio della facciate. La OG9 per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e la OS28 se si interviene sul riscaldamento e la climatizzazione.

Tuttavia riteniamo necessario che vi sia una pronuncia da parte degli Enti competenti che definisca meglio se la qualificazione deve essere riferita a precise categorie oppure se è intesa come qualificazione rilasciata senza mettere in relazione i lavori da eseguire con le categorie che l’impresa deve possedere, ovvero valutata sulla base dei lavori precedentemente eseguiti indipendentemente dalla categoria degli stessi.

Le classifiche da attestare

D. Nel caso di più imprese che operano nello stesso cantiere, per quali classifiche si dovranno attestare?

La classifica di riferimento dovrebbe essere rapportata alla dimensione dei lavori previsti dal contratto sottoscritto, ovvero l’importo di 516.000 € si ritiene faccia riferimento al lavoro nel suo complesso e non solamente alla quota parte dell’impresa a cui viene affidato, in quanto diversamente si avrebbe sempre la possibilità di eludere la norma come nell’esempio sotto riportato (proprietario di un immobile il cui intervento è pari a 2 MLN che affida l’esecuzione a 4 imprese prive dell’occorrente qualificazione cioè senza SOA alle quali fa eseguire a ciascuna lavori per 500.000 €).

Requisiti per richiedere l'attestazione SOA

D. Quali sono i requisiti che le imprese devono avere per ottenere l'attestazione SOA?

I requisiti di qualificazione si dividono in requisiti di carattere generale relativi a verifiche:

  • regolarità fiscale, contributiva ed ai requisiti reputazionali delle figure apicali dell’azienda (Casellari giudiziali, sanzioni amministrative ecc.)

Requisiti di carattere speciale riferiti a:

  • capacità economico finanziaria e dotazione di attrezzature;
  • idoneità tecnica ed organizzativa (direzione tecnica ed esecuzione dei lavori)
  • adeguato organico medio.

I requisiti di carattere speciale vanno verificati su un arco temporale di 15 anni o dalla data di costituzione dell’impresa, utilizzandone ove presenti almeno 5.

Questo per chiarire che se si vuole essere attestati bisogna avere una storia ed almeno un bilancio depositato o una dichiarazione dei redditi presentata.

L'avvalimento

D. È possibile utilizzare l'avvalimento?

Lo prevede la normativa degli appalti pubblici, ma il legislatore, per gli interventi relativi agli ecobonus, non ha esteso l’applicazione della disciplina degli appalti pubblici a tali lavori.

Negli appalti pubblici per la qualificazione SOA è possibile per le società controllate ai sensi dell’art. 259 del CC commi 1 e 2 e solo per i requisiti di carattere speciale.

Il General Contractor

D. I General Contractor devono possedere attestazione SOA?

Il General contractor è una figura (contraente generale) inserita nella disciplina degli appalti pubblici e la cui qualificazione è demandata al Ministero delle infrastrutture. È comunque un soggetto che possiede l’attestazione SOA e che pertanto soggiace alle disposizioni della norma.

Ringrazio la presidente UnionSOA Tiziana Carpinello per le preziose risposte e restiamo a questo punto in attesa da parte del legislatore o dell’Agenzia delle Entrate per la gestione dei contratti.

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