Cessione crediti edilizi e remissione in bonis: le istruzioni del Fisco
Pubblicata la Risoluzione contenente le istruzioni per il ravvedimento sulle comunicazioni errate o tardive per l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura
Mancano ormai pochissimi giorni per comunicare nei tempi corretti l'esercizio dell'opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura e poi, fino al 30 novembre 2022, il Fisco accetterà le comunicazioni attraverso l'istituto della remissione in bonis.
Comunicazioni cessione del credito, la risoluzione del Fisco per la remissione in bonis
Proprio per permettere ai contribuenti di completare gli adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione dell’11 ottobre 2022, n. 58/E recante le Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2021, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Come specificato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873, salvo diverse specifiche disposizioni:
- la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, relativa al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi indicati al comma 2 dello stesso art. 121, va inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni;
- la comunicazione per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, va inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
In riferimento alle spese sostenute nel 2021, oltre che per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, sono stati previsti dei differimenti ai sensi dell’art. 10-quater del D.L. n. 4/2022:
- al 29 aprile 2022 per i contribuenti privati;
- al 15 ottobre 2022 per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
Non solo: la circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E ha chiarito che, a determinate condizion,i è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente a questi termini avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Vediamo come va effettuata.
Remissione in bonis: come fare il versamento all'Agenzia delle Entrate
Per usufruire della remissione in bonis è necessario procedere con il versamento della misura minima della sanzione, pari a 250 euro, da effettuare tramite F24 indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Nel modello F24 ELIDE bisogna indicare il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Inoltre, per la compilazione del modello, nella Risoluzione sono presenti alcune specifiche relative a:
- sezione "Contribuente":
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”:
- lper avori su unità immobiliari: vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto;
- per lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali: vanno indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo 3 “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”:
- sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
- nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
Documenti Allegati
Risoluzione