Installazione impianti geotermici: il Decreto con prescrizioni e semplificazioni
Il MITE definisce le prescrizioni tecniche per l'installazione di impianti a sonde geotermiche. Previste misure di semplificazione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2022, n. 241, il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30 settembre 2022, recante le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e le misure di semplificazione per la loro installazione.
Impianti geotermici: il decreto con le prescrizioni per l'installazione
Il decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all’art. 10, comma 2 del d. Lgs n. 22/2010, realizzate mediante l’installazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.
In particolare il decreto stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in cui la loro realizzazione, fino a una potenza termica di 100 kW, rientra nel regime dell’edilizia libera oppure ai quali si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del d.Lgs. n. 28/2011.
Disposizioni per la realizzazione degli impianti in edilizia libera o mediante PAS
Nel decreto si specifica che si considera attività in edilizia libera ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 la realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
- le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;
- la potenza termica dell’impianto è inferiore a 50 kW;
- gli impianti sono realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, né comportando modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.
La PAS si applica alla realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
- le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;
- la potenza termica dell’impianto è inferiore a 100 kW.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.Lgs. n. 22/2010, gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 e all’art. 826 del codice civile.
Impianti geotermici: prescrizioni tecniche di carattere generale
La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica superiore a 50 kW e fino a 100 kW è effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante un TRT o mediante una adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni.
La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica non superiore a 50 kW può essere effettuata, in alternativa al TRT, desumendo i parametri termici del sottosuolo da dati di letteratura o da stratigrafie già disponibili dell’area interessata o di siti adiacenti.
I materiali impiegati nell’installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso devono possedere caratteristiche adeguate a quanto previsto dalle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, e non devono in alcun caso alterare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e degli acquiferi interessati, né causare fenomeni di inquinamento.
Inoltre in riferimento alla progettazione, all’installazione e alla valutazione dei requisiti ambientali degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso, trovano applicazione, ove pertinenti e applicabili, le norme tecniche UNI.
Prescrizioni tecniche per la perforazione
Fermo restando il rispetto delle specifiche norme tecniche UNI, si applicano le seguenti prescrizioni:
- le operazioni di scavo o perforazione del terreno, ai fini della installazione delle sonde geotermiche, delle tubazioni di collegamento e dei componenti di impianto devono avvenire in modo da evitare l’inquinamento del sottosuolo e delle acque;
- durante l’installazione degli scambiatori geotermici devono essere adottati specifici accorgimenti e procedure atti ad evitare dispersioni di liquidi inquinanti o dannosi sul suolo o nel sottosuolo;
- devono essere adottate specifiche precauzioni tecniche per evitare il contatto idraulico tra le falde e il loro rimescolamento;
- gli sbancamenti per la posa in opera di sonde orizzontali non devono pregiudicare la stabilità dei terreni interessati.
Inoltre è necessaria la direzione lavori del cantiere di perforazione da parte di un professionista abilitato all’esercizio della professione e iscritto al proprio albo professionale, in possesso delle competenze previste dal d.P.R. n. 380/2001 relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.
Qualificazione degli installatori di impianto
Le installazioni di impianti geotermici a circuito chiuso devono essere realizzate da soggetti specializzati, operanti nel settore della perforazione e dello scavo di terreni. In particolare, per quanto attiene ai requisiti e alle modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della installazione delle sonde geotermiche, si applica la norma UNI 11517:2013 «Sistemi geotermici a pompa di calore - requisiti per la qualificazione delle imprese che realizzano scambiatori geotermici».
Il registro telematico degli impianti
Ai fini di controllo e per la verifica degli obiettivi di risparmio energetico, l’impianto deve essere iscritto, a cura del proponente, nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, le Regioni devono:
- istituire o adeguare le procedure telematiche di registrazione e monitoraggio delle piccole utilizzazioni locali ricadenti nel territorio di propria competenza e rientranti nell’ambito di applicazione del decreto;
- definire le modalità di effettuazione di controlli a campione, con l’obiettivo di verificare la rispondenza dei dati inseriti nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali, di cui alle previsioni progettuali, con gli impianti effettivamente ubicati e realizzati.
L’inserimento dei dati di progetto nel registro telematico dovrà avvenire entro i trenta giorni antecedenti la data di inizio lavori e l’inserimento dei dati di collaudo entro i trenta giorni successivi alla data di fine lavori.
Mediante i registri degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, le Regioni effettueranno il monitoraggio annuale sulla diffusione dei predetti impianti a fonti rinnovabili, comunicando i dati al MITE per determinare l’energia rinnovabile prodotta.
Documenti Allegati
Decreto