Sicurezza in cantiere: gli oneri del subappaltatore
I datori di lavoro di un cantiere, compresi i subappaltatori, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
Le misure di sicurezza sul lavoro in cantiere vanno assicurate da tutti i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, nel rispetto dei principi di coordinamento e cooperazione tra il personale di imprese diverse, operanti nello stesso contesto aziendale.
Sicurezza sul lavoro e in cantiere, i doveri del subappaltatore
A confermarlo è la III sez. Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38357/2022, con la quale ha ritenuto inamissibilie il ricorso contro la sentenza di condanna di un Tribunale, emessa per il reato di cui agli artt. 146 e 159 del D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
In particolare, era stato constatata l’assenza di parapetto e tavola fermapiede nelle aperture lasciate nei solai e nelle piattaforme di lavoro; le aperture stesse non erano state coperte con tavolato. L’imputato riteneva che altre imprese coinvolte nel cantiere fossero responsabili di tali violazioni. La sua società era stata incaricata solo di montare un impianto di riscaldamento, che non comportava opere murarie, e quindi non poteva essere considerata tenuta al rispetto della normativa generale sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Secondo il ricorrente, tenendo conto del disposto dell'art. 95, del D.Lgs. n. 81/2008 le imprese esecutrici durante l'esecuzione delle opere osservano le misure di cui all'art 15 e curano ciascuno per la parte di competenza il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità.
La sentenza della Corte di Cassazione
Gli ermellini hanno ricordato che, ai sensi dell’art. 26 del d.Lgs. n. 81/2008, comma 2, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'opera complessiva.
Sul punto, hanno richiamato proprio il concetto di interferenza: essa consiste nel contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto, alla luce gli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, va considerato che la presenza di diverse organizzazioni può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori. Come disposto in precedenti sentenze di Piazza Cavour, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore.
In questo caso invece non risulta prospettata neanche una completa autonomia dei lavori: la ditta del ricorrente essa avrebbe dovuto montare l'impianto di riscaldamento e di condizionamento, per cui era tenuta a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione, onde evitare i rischi ai propri lavoratori nel cantiere.
Di conseguenza, il Tribunale ha accertato correttamente che l'impresa, sebbene stesse lavorando in subappalto, era tenuta a rispettare le norme sulla sicurezza nel lavoro per prevenire i rischi ai propri dipendenti, che stavano lavorando nel cantiere inseme al personale di altre aziende. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
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Sentenza