Superbonus e Bonus Facciate: il condomino non può opporsi all’installazione del ponteggio
Se esiste una delibera assembleare, il singolo proprietario non può opporsi anche perché è necessario avviare i lavori in tempo per rispettare le scadenze previste dai bonus fiscali
Se un condominio ha deliberato la realizzazione di lavori che prevedano l’utilizzo delle detrazioni Superbonus 110% e Bonus Facciate 90%, un singolo condomino non può opporsi all’installazione dei ponteggi, tanto più se ci sono scadenze incombenti per la fruizione delle agevolazioni fiscali.
Installazione dei ponteggi per lavori Superbonus e Bonus Facciate: il singolo condomino non può opporsi
La conferma arriva dall’Ordinanza n. 5460/2022 formulata dal Tribunale di Firenze, con la quale ha accolto il ricorso di un condominio impossibilitato ad avviare i lavori a causa delle lamentele del proprietario di un locale situato al seminterrato e con due rampe di accesso all'esterno.
I lavori erano stati deliberati all’unanimità dall’assemblea condominiale e, poer altro, avevano porato alla sottoscrizioen di un contratto d’appalto con la ditta nel quale era pervisto che:
- il condominio usufruisse della cessione del credito all’impresa per gli importi ammessi ai bonus fiscali;
- in caso di mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali, il committente sarebbe rimasto debitore dell’appaltatore per la somma che avrebbe dovuto essere corrisposta sotto forma di cessione del credito.
Al momento dell’installazione del ponteggio, il proprietario ne ha appunto chiesto la rimozione, specificando che non gli era permesso il passaggio carrabile a causa del notevole ingombro dei ponteggi e che la situazione creava danno alla propria attività.
Il ricorso al giudice
Da qui il ricorso del condominio al Tribunale, che è stato considerato fondato. Ai sensi dell’art. 843 c.c. il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. E la norma trova applicazione nel caso in esame: in questo caso non esisteva una soluzione alternativa per l’esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate laterali, dovendo i ponteggi essere obbligatoriamente installati a ridosso delle stesse e dunque nel resede di proprietà del resistente, come risulta dallo stato dei luoghi.
A ciò si aggiunga il fatto che, ai sensi degli artt. 1136 e 1137, I comma, c.c. le delibere assembleari, approvate a maggioranza degli intervenuti sono obbligatorie per tutti i condomini e dunque anche per il proprietario resistente il quale, peraltro, non ha mai impugnato la delibera incriminata.
Necessario l'avvio dei lavori per non perdere le detrazioni
Inoltre, spiega il Tribunale, è configurabile anche il periculum
in mora: i lavori di manutenzione straordinaria approvati
dall’assemblea condominiale, infatti, saranno eseguiti beneficiando
dei bonus fiscali (con cessione del credito) per usufruire dei
quali è necessario rispettare precise scadenze temporali. In
particolare, i lavori soggetti a superbonus 110%
(installazione cappotto facciate laterali, facciata e
tetto) dovranno essere ultimati entro il 31
dicembre 2023, mentre quelli soggetti al bonus facciate
90% entro il 31 dicembre 2022, avendo il Condominio già corrisposto
il residuo 10% entro il 31 dicembre 2021.
Il trascorrere, dunque, del tempo necessario per agire in via
ordinaria comporterebbe la perdita per il Condominio della
possibilità di avvalersi dei suddetti benefici fiscali, con
conseguente grave danno per le casse dello stesso.
Alla luce delle considerazioni svolte, il condomino è stato obbligato a consentire l’accesso e il passaggio nella sua proprietà per l’esecuzione dei lavori deliberati all’unanimità dall’assemblea, con l’accortezza che i ponteggi siano installati in maniera tale da consentire il passaggio del veicolo del resistente e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata riguardante la rampa d’accesso così da non arrecare un eccessivo e grave pregiudizio allo stesso.