Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, countdown per il Decreto Minicodice
Prevista a breve l'entrata in vigore del decreto che stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro
Entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, con cui si completa il quadro relativo all’articolo 46 del d.lgs. n. 81/2008 relativamente alla prevenzione incendi sui luoghi di lavoro.
Si completa così l'aggiornamento delle disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", che ha visto la graduale entrata in vigore di tre distinti decreti. Gli altri due provvedimenti sono:
- il decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
- il decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”; (per questo decreto questo è stata rimandata di un anno l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori).
Decreto Mini Codice: in vigore le norme sui criteri di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
Come specificato all’art. 3 del decreto, (cd. “Mini Codice”), le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
In particolare, si distinguono luoghi a basso rischio e luoghi non a basso rischio di incendio:
- per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I al decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato;
- per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, quindi non a basso rischio i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015;
- per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Sostanzialmente, si definiscono a basso rischio i luoghi di lavoro non soggetti al controllo dei Vigili del fuoco e privi di regola tecnica verticale, che rispondono ai seguenti requisiti:
- affollamento entro i 100 occupanti;
- superficie lorda non superiore a 1.000 mq;
- piani situati a quote comprese tra -5 e 24 m;
- assenza di quantità significative di materiali combustibili, o di sostanze o miscele pericolose;
- assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
Diversamente, è necessario applicare il Codice di prevenzione incendi.
Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti a rielaborare il documento di valutazione dei rischi e applicare le nuove disposizioni qualora si verifichino modifiche al processo produttivo, all'organizzazione del lavoro, che risultino significative per la salute e la sicurezza.
La nuova normativa antincendio
A seguito dell'emanazione del Codice di Prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), è stato necessario allineare i contenuti del DM dell’Interno del 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che ha rappresentato finora il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco.
Oggi, con l’entrata in vigore di tutti e tre i nuovi decreti, questo provvedimento va definitivamente in pensione, fermo restando che manca l’operatività della norma sulla qualificazione dei tecnici manutentori, che entrerà in vigore l’anno prossimo.
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