Infortuni in cantiere: la responsabilità del Committente
Corte di Cassazione: il committente è responsabile nella scelta di una ditta adeguata, ma non di verificare in maniera diretta l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza
Quali responsabilità ha il committente dei lavori in caso di infortuni in cantiere? Sicuramente non quello di verificare direttamente quali dispositivi di sicurezza siano stati utilizzati, bensì di scegliere in maniera consapevole un'impresa adeguata e qualificata all'esecuzione delle opere.
Infortuni in cantiere e responsabilità del committente: la sentenza della Cassazione
Sulla base di questi presupposti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40064/2022, ha rinviato a nuovo giudizio la richiesta di risarcimento per lesioni personali colpose gravi subite dal lavoratore di una ditta edile a cui erano stati affidati i lavori, che era caduto da un’altezza di oltre 10 metri.
Secondo la Corte d’Appello, il committente aveva affidato i lavori all’impresa senza averne preventivamente verificato l'idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire, senza richiedere una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti e senza chiedere un certificato di regolarità contributiva alla ditta suddetta. Inoltre l’incidente era avvenuto perché non era stata predisposta alcuna protezione atta ad evitare pericoli di caduta delle persone né un’idonea imbracatura di sicurezza.
Nel ricorso in Cassazione si legge che però, secondo la Corte di appello, l'imputato rivestiva una posizione di garanzia, e, comunque, non avrebbe verificato "in concreto" l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, considerato che non è mai intervenuto in cantiere.
Differenza tra verifica dei requisiti e posizione di garanzia
Sul punto, gli ermellini hanno precisato che i capi di imputazione riguardano la mancata verifica da parte del committente della idoneità della ditta prescelta ad eseguire i lavori oggetto del contratto, mentre di fatto la Corte d’appello ha ricondotto la responsabilità dell’imputato alla sua posizione di garanzia, alla stregua del direttore dei lavori, sulle condizioni del cantiere.
Sostanzialmente, la responsabilità del committente deve riguardare la scelta della ditta, non le modalità con cui è approntato il cantiere. Spiega la Cassazione che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, tenendo conto della specificità dei lavori da eseguire, dei criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, della sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché della agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
Di fatto, questa analisi non è stata effettuata: motivo per cui la sentenza è stata annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice d’appello.
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Sentenza