Opere in zona sismica, la sanatoria non estingue i reati
L'ordinanza della Cassazione: il permesso di costruire in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizi
La denuncia tardiva dei lavori in zona sismica non comporta l’estinzione del reato e l’ammenda prevista va comunque pagata. Lo conferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 41475/2022, a seguito del ricorso presentato dal legale rappresentante di un’impresa edile per il reato di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Denuncia lavori e presentazione progetti in zona sismica: l'ordinanza della Cassazione
Secondo la ricorrente, il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria annullava ogni responsabilità, assorbita dall'esistenza del titolo edilizio.
I giudici di Piazza Cavour hanno invece ritenuto inammissibile il ricorso: come più volte ribadito dalla Corte stessa, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio, la quale ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio
Non solo: il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 del d.P.R. n. 380/2001 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche.
La comunicazione lavori in zona sismica: la norma del Testo Unico Edilizia
Ricordiamo che l’art. 93 del Testo Unico Edilizia prevede che:
- nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore;
- alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
- i progetti relativi ai lavori sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Come disposto dall'art. 95, il mancato rispetto di tali norme è punito con un'ammenda.
Considerato che in tema di reati edilizi le violazioni delle norme antisimiche non si estinguono con la sanatoria, la responsabilità rimane ugualmente, così come la sanzione. Per altro, spiega la Cassazione non è possibile applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. penale: dato che il ricorso per cassazione è stato ritenuto inammissibile per l’infondatezza dei motivi, non si forma un valido rapporto di impugnazione, per cui si preclude automaticamente la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di non punibilità, pur quando si tratti di ius superveniens più favorevole al ricorrente.
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