REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI: MODIFICA ART. 190 COMMA 6 DLGS 152/06
Sono pervenute da Enti ed operatori del settore, richieste di chiarimenti relative alle modalità con cui ottemperare all’obbligo di vidimazione e numerazione...
Sono pervenute da Enti ed operatori del settore, richieste di
chiarimenti relative alle modalità con cui ottemperare all’obbligo
di vidimazione e numerazione dei registri di carico e scarico delle
imprese che trasportano e producono rifiuti, da eseguirsi a cura
della Camera di Commercio territorialmente competente, a partire
dal 13 febbraio 2008.
In particolare si fa riferimento al disposto dell’art. 2, comma 24bis del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato il comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/06.
Questo Servizio ritiene che:
In particolare si fa riferimento al disposto dell’art. 2, comma 24bis del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato il comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/06.
Questo Servizio ritiene che:
- i registri, attualmente in uso alle aziende, purché vidimati dagli uffici amministrativi all’epoca competenti, possono continuare ad essere utilizzati fino ad effettivo esaurimento;
- i registri, attualmente in uso alle aziende, ma non vidimati, non potranno essere più utilizzati. In questo caso, occorrerà presentare alla Camera di Commercio nuovi registri da numerare e vidimare, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 24bis del D.Lgs. 4/2008;
- i registri, vidimati ma non in uso, non potranno essere utilizzati.
a cura di www.regione.abruzzo.it
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