Detrazioni box auto: cosa succede in caso di vendita?
Le quote di detrazioni residue in caso di vendita del box spettano all'acquirente o al venditore? Ecco la risposta del Fisco
Cosa succede nel caso di vendita di un box auto pertinenziale a un appartamento? A chi spettano le eventuali quote di detrazione residue per la sua costruzione/acquisto? Sulla questione ha risposto Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate.
Le detrazioni per acquisto e realizzazione box e posti auto
Ricordiamo che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali sono previste le agevolazioni fiscali disciplinate dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui redditi) e consistenti in una detrazione IRPEF del 50% fino a un ammontare di 96mila euro, rientrano anche:
- l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
- la realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.
Come specificato nella recente Guida del Fisco dedicata alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, la detrazione per l’acquisto del box riguarda solo le spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. Di conseguenza, la detrazione non spetta quando il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso.
La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
- deve sussistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
- è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).
Acquisto box auto e acquisto abitazione
Qualora l’acquisto riguardi sia casa che box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. La detrazione è riconosciuta anche per pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o del contratto preliminare d’acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo pertinenziale. Quest’ultimo però deve essere costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.
La detrazione spetta anche per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, sempre a condizione che essi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.
Documenti e adempimenti necessari per accedere alle detrazioni
Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Per la costruzione del box pertinenziale sono invece necessari:
- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Vendita del box auto: a chi spetta la detrazione?
Chiarite le “regole” generali, torniamo al quesito iniziale posto all’Agenzia delle Entrate e riguardante la successiva vendita del box per cui si stanno utilizzando delle detrazioni, in questo caso la detrazione “passa” all’acquirente, tranne quando il venditore non abbia dichiarato espressamente nell’atto di vendita la volontà di continuare a usufruire della detrazione spettante. Diversamente, e se nell’atto risulta il vincolo pertinenziale del box all’unità immobiliare a destinazione residenziale, l’acquirente potrà richiedere le quote residue di detrazione.