Avviso di liquidazione dell'imposta di registro: i termini per la notifica
Cosa succede se si riceve un avviso di liquidazione relativo a un'imposta di cinque anni prima? Ecco la risposta del Fisco
Quali sono i termini per la notifica di un avviso di liquidazione di imposta di registro? Si tratta del quesito posto da un contribuente a Fisco Oggi, a seguito dell’avviso ricevuto in relazione a un contratto di locazione registrato nel 2017.
Avviso di liquidazione per imposta di registro: quando decade?
Come spiega l’Agenzia delle Entrate, oltre alla data di notifica, è necessario sapere se l’atto è stato notificato per la mancata registrazione del contratto di locazione o per l’omesso versamento dell’imposta dovuta (per annualità successive alla prima, risoluzione, cessione o proroga del contratto) e quindi quale ipotesi si applica tra quelle previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 131/1986.
È infatti questa norma che definisce i termini di decadenza per l’accertamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione.
Essa in particolare dispone che:
- per gli atti non presentati per la registrazione, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione (comma 1);
- l’imposta dovuta per le annualità successive alla prima, per le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (e le relative sanzioni e gli interessi dovuti) vanno richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento (comma 2-bis dell’articolo 76).
Due quindi le soluzioni possibili:
- se il contribuente si riferisce alla mancata registrazione dell’atto, l’imposta va richiesta a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione;
- se invece l'avviso riguarda annualità successive, l’atto decade se esso viene notificato dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del pagamento.